La Direttiva Europea quadro nel settore delle acque n. 2000/60

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  • Documento "Per l'avvio dell'attuazione della Direttiva Europea Quadro sulle acque 2000/60 in Italia"

    Scarica l'allegato X relativo alle sostanze prioritarie

    Documento riassuntivo sulla normativa comunitaria per la protezione e la gestione delle acque

    Documenti divulgativi CE:

    WISE - WFD Newsletter 06/2006
    WISE - WFD Newsletter 12/2005

    "L'Acqua è vita - La direttiva quadro sulle acque" - 2 pag.

    "Direttiva quadro sulle risorse idriche - attingi ad essa!" - 12 pag.

    Life e la nuova politica europea dell'acqua - 23 pag.

    Altri documenti divulgativi CE >

    Documenti tecnici CE:

    Libreria sulla Direttiva del C.I.R.C.A. - EU: linee guida, materiali informativi, documenti tecnici


    Link di riferimento:

    Direzione generale Ambiente CE: Acque

    Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio: Acque

    Autorità di bacino del Tevere pilota per l'applicazione della Direttiva


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  • La Direttiva Europea quadro nel settore delle acque n. 2000/60: stato di attuazione in Italia
    Atto: Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [Gazzetta ufficiale L 327, 22.12.2000] - Entrata in vigore il 22.12.2000 - Modificata dalla Decisione n. 2445/2001/CE - Data limite di trasposizione negli Stati membri 22.12.2003
    In questa pagina:
  • A che punto siamo
  • Convegni realizzati sul tema
  • Che cos'è la Direttiva Acque


    A che punto siamo:



    L'Italia, con il decreto Norme in materia ambientale 152/2006 , promulgato il 3 aprile 2006, ha definito, in modo assai discutibile, i distretti idrografici ma non l'autorità di gestione competente (fasi previste per il 31/12/2003 dall'art.3 della direttiva), oltre a varie disposizioni in materia, assai discutibili. A livello europeo, solo Italia e Grecia non hanno ancora definito i distretti idrografici (vedi mappa). Da maggio 2006, il nuovo governo, ha iniziato l'analisi degli aspetti problematici del decreto e, a seguito di varie consultazioni, ha elaborato diverse modifiche al decreto, tuttora in corso di approvazione (per una cronistoria commentata sul decreto vai alla pagina specifica)
    Il 12 gennaio 2006 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha condannato l'Italia per non non aver adottato entro il termine prescritto (31/12/2003) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60. A nulla è valso l'appellarsi del Governo Italiano, nel 2005, al testo della legge delega che prevedeva un decreto di recepimento. In quel periodo infatti il decreto non era ancora stato promulgato. Leggi la sentenza della Corte. ...>>>
    Il 18 ottobre 2005 la Commissione europea inviò pareri motivati a Italia, Spagna e Grecia per non aver designato i distretti idrografici secondo i tempi previsti (giugno 2004). La Commissione ha inoltre inviato pareri motivati all’Italia e alla Grecia per non aver trasmesso studi ambientali sull’attuale stato delle loro risorse idriche.
    Il 12 settembre 2005 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha presentato la bozza di schema di D.Lgs "in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" in attuazione di gran parte della legge delega in materia ambientale (n.308/2004), poi riunito agli altri decreti in un solo decreto legislativo, che dichiara di recepire, tra le altre, la Direttiva quadro comunitaria sulle acque 2000/60 (art 117, n.4, lett r). I contenuti del decreto erano fino a qualche giorno prima poco conosciuti anche alla maggioranza della Commissione dei 24 esperti, prevista dalla stessa legge delega e nominata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'adozione di "uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative" in materia ambientale. Nella stessa condizione erano le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e le associazioni ambientaliste, la cui consultazione era prevista agli stessi fini (art 1, nn 11-15 della legge delega).
    Il decreto legislativo, promulgato il 3 aprile 2006 con il numero 152, mentre utilizzava largamente linguaggi e materiali delle leggi preesistenti, intendeva riorganizzare tutta la legislazione in materia (in sé, una esigenza matura), ma in modo abborracciato. Tanto che, di fronte alla immediata ondata di critiche, lo stesso Ministro dell'Ambiente Matteoli prendeva le distanze da diverse formulazioni dei testi. Ma non sulla sostanza degli stravolgimenti introdotti. Il Gruppo 183 ha publicato diversi commenti al testo di decreto e un forum dove leggere e inserire i commenti di altri enti e organizzazioni.
    Precedentemente, a causa della mancata attuazione, il 18 gennaio 2005 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee perchè lo stato italiano ha omesso di recepire nel proprio ordinamento la Direttiva Quadro sulle Acque, recepimento previsto per il 22 dicembre 2003. Il deferimento alla Corte di Giustizia avviene a qualche mese dell'invio all'Italia, il 7 luglio 2004, del "parere motivato" (vedi sotto). La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee dato che lo Stato Italiano non si è conformato al parere motivato. Qualora la Corte di giustizia stabilisca che si configura una violazione del trattato, lo Stato membro in questione sarà tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla normativa comunitaria. La Commissione, ai sensi dell'articolo 228 del trattato, ha facoltà di procedere contro lo Stato membro che non abbia preso i provvedimenti imposti dalla sentenza della Corte di giustizia, inviando nuovamente a detto Stato membro un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e quindi un secondo (e ultimo) avvertimento scritto, un parere motivato. Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di irrogare allo Stato membro in questione una sanzione pecuniaria. In questo schema , preparato dalla Commissione Europea, è visualizzato schematicamente lo stato di attuazione dei primi adempimenti della Direttiva nei vari paesi dell'Unione, e lo stato dell'Italia.

    Intanto, l'autorità di bacino del fiume Tevere, in quanto una delle autorità di bacino europee pilota per la sua implementazione, sta mettendo in pratica e testando le linee guida per l'applicazione della Direttiva elaborate dalla Commissione Europea.
    Per quanto riguarda la delimitazione dei distretti idrografici, la Regione Basilicata, congiuntamente alla Regione Puglia, ha avanzato il 2 settembre 2004, per il Mezzogiorno una proposta di delimitazione denominata distretto dei Tre Mari basata su un dettagliato studio tecnico e sui requisiti della Direttiva. La proposta è stata elaborata dal Gruppo 183 e ART. Il dossier è composto di due file: la relazione tecnica in pdf e il file pdf contenente le cartografie in pdf accessibili cliccando qui>>>. La proposta è in corso di discussione da parte delle Regioni obiettivo 1.
    Inoltre:
    8 luglio 2004: il Governo risponde a una interpellanza urgente su tempi e modalità di attuazione della direttiva quadro comunitaria in materia di acque presentata da Raffaella Mariani giovedì 1 luglio 2004 nella seduta n.483, affermando, in sintesi, che il decreto legislativo nazionale 152/99 recepisce in anticipo buona parte della direttiva >>>

    7 luglio 2004: L'Italia e altri otto Stati membri (Belgio, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Svezia) hanno ricevuto il c.d. "parere motivato" (l'avvertimento finale prima dell'inizio di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia) che li invita a prendere urgentemente tutte le misure necessarie per attuare sul piano legislativo interno le norme della direttiva quadro sulle acque.>>>

    31 ottobre 2003: la Legge Comunitaria per il 2003, n.306, prevede la delega al governo per il recepimento della direttiva entro maggio 2005. Ad oggi, dunque, tale delega risulta scaduta. La legge delega 308/2004 non ha infatti rinnovato la delega per il recepimento della direttiva.

    Atti di convegni realizzati dal Gruppo 183 sulla Direttiva 2000/60:

  • 30 maggio 2005 - Milano: convegno sulla Partecipazione pubblica nell'applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. Per leggere i risultati clicca qui >>>
  • 14 gennaio 2005 - Roma: convegno sulla Dichiarazione Europea per una Nuova Cultura dell'Acqua e la Direttiva Quadro sulle Acque
  • 10 maggio 2004 - Napoli: convegno su ATO ta legge Galli e Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60. Per leggere gli atti clicca qui>>>
  • 30 Gennaio 2004 - Matera: convegno sulla Seconda Fase del QCS 2000-2006 e l'applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. Per leggere i risultati clicca qui >>>

  • 17 Ottobre 2003 - Milano: Convegno sull'applicazione della Direttiva Acque in Italia. Per leggere gli atti e i risultati clicca qui>>>

  • Che cos'è la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

    Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

    L'obiettivo di fondo consiste nel mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

    La dir. acque mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

    Riteniamo la direttiva un passo importante per il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel nostro paese, e per lo stato dell'ambiente in generale. Sicuramente una corretta applicazione in Italia necessita lo scioglimento di alcuni nodi problematici, tra i quali la suddivisione delle competenze tra i molti enti coinvolti e l'esistenza di strumenti legislativi nazionali che hanno anticipato vari aspetti della direttiva. Solo un lavoro congiunto tra gli enti competenti, le associazioni e le parti interessate potrà portare a una condivisa e coerente applicazione in Italia di tale documento. A questo scopo, il Gruppo 183, con IEFE-Bocconi ha realizzato un convegno di carattere nazionale sul tema, che si è tenuto il 17 ottobre 2003 a Milano, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e associazioni. Per scaricare gli atti e i risultati della conferenza cliccate qui.

    Ecco, a nostro avviso, i punti principali della direttiva:

    1. Bacini e distretti idrografici

    La direttiva 200/60/CE si propone dunque di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

    • impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

    • agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

    • miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e 1'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

    • assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca 1'aumento;

    • contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

    La Direttiva CEE 2000/60 prevede quindi che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnino a singoli distretti idrografici, (definiti come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici) accorpando eventualmente i piccoli bacini idrografici in un unico distretto, inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni amministrative adeguate, compresa l'individuazione dell'autorità nazionale competente, per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva in esame all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio (art.3).

    Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico (art. 13). Nel caso di distretti idrografici, facenti capo a più Stati membri, ma che siano interamente compresi nel territorio della Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico Piano di gestione del bacino idrografico internazionale. II Piano di gestione del bacino idrografico comprende le seguenti informazioni (allegato VII):

    • Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico;

    • Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;

    • Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette;

    • Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio;

    • Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette;

    • Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III;

    • Sintesi del programma o programmi di misure adottati a .norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4;

    • Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto;

    • Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano;

    • Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.

    Tutti i Piani di gestione dei bacini idrografici dovranno essere pubblicati entro 9 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

    Nel corso della riunione dei Direttori delle Acque tenutasi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 novembre 2002, si è conclusa la prima fase della Strategia Comune di Implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE con l'approvazione delle linee guida e degli strumenti condivisi predisposti dagli Stati Membri dell'Unione Europea, dalla Norvegia e dalla Commissione per supportare e facilitare l'attuazione della direttiva acque.
    La seconda fase della Strategia Comune d'implementazione della Direttiva prevede l'applicazione di tali strumenti e linee guida in bacini pilota selezionati tra i bacini idrografici degli Stati Membri e dei Paesi Candidati. Nel corso della stessa riunione è stata formalmente accettata la proposta avanzata dall'Italia di effettuare l'anticipazione sperimentale della Direttiva nei bacini dei fiumi Cecina e Tevere. L'Autorità di bacino del Tevere sta testando le linee guida realizzate dalla Commissione Europea sulla propria realtà territoriale.

    2. Obiettivi ambientali

    Per attuare i programmi di misure specificate nei Piani di gestione e indicate all'art. 11 della nuova direttiva in relazione alle acque superficiali, alle acque sotterranee e alle aree protette, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei, e devono altresì proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici, al fine di conseguire un buono stato delle acque superficiali e sotterranee entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva (art. 4).
    Relativamente alle aree protette, gli Stati membri si devono allineare a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
    Entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri devono predisporre, per ogni distretto idrografico, un'analisi delle caratteristiche del distretto, un'analisi dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico (art. 5).inoltre gli Stati membri dovranno provvedere, entro lo stesso termine, all'istituzione di uno o più Registri delle aree protette di ciascun distretto idrografico per proteggere più efficacemente le acque superficiali e sotterranee o meglio salvaguardare gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico (art. 6).
    La direttiva prevede inoltre, entro 6 anni dalla sua entrata in vigore, la definizione di programmi di monitoraggio dello stato delle acque nell'ambito di ciascun distretto idrografico al fine di valutare lo stato chimico, ecologico e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee (art. 8). Una temporanea deteriorazione delle masse idriche non costituisce infrazione alla direttiva se è dovuta a circostanze eccezionali e non prevedibili, provocate da un incidente, una causa naturale o un caso di forza maggiore.

    3. Politica dei costi per i servizi idrici

    La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate a fare in modo che i prezzi dell'acqua riflettano il costo complessivo di tutti i servizi connessi con l'uso dell'acqua stessa (gestione, manutenzione delle attrezzature, investimenti, sviluppi futuri), nonché i costi connessi con l'ambiente e l'impoverimento delle risorse (art.9). A tal fine gli Stati membri dovranno contribuire entro il 2020 a porre a carico dei vari settori di impiego dell'acqua (industria, famiglie e agricoltura) i costi dei servizi idrici, anche sulla base del principio "chi inquina paga".

    4. Provvedimenti di base e provvedimenti supplementari per la riduzione dell'inquinamento. Informazione del pubblico

    La direttiva inoltre impone agli Stati membri di redigere, un programma di misure che tenga conto delle caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico. Le misure sono articolate in "misure di base" (attuative della normativa comunitaria e finalizzate anche al recupero dei costi del servizio idrico e a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua) e "misure supplementari", ossia provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 4. II dettaglio di tali provvedimenti è contenuto nell'allegato VI, parte B della direttiva in esame.
    La direttiva attribuisce inoltre grande rilievo all'informazione e alla consultazione pubblica, imponendo agli Stati membri la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico (art. 14):

    • del calendario e del programma di lavoro per la presentazione del Piano di gestione dei bacini idrografici;

    • di una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione della acque importanti;

    • del progetto del Piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce.

    5. Controllo di sostanze particolarmente inquinanti e pericolose. Strategie contro l'inquinamento delle acque sotterranee

    La direttiva prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile (art. 16). Nell'ambito di tali misure la Commissione ha già presentato una proposta contenente un primo elenco di sostanze pericolose prioritarie, tenendo conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria o nei pertinenti accordi internazionali.
    Il 20 novembre 2001 la Commissione europea ha presentato una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è diventato l'allegato X della Direttiva 2000/60. La decisione modifica parzialmente una precedente proposta del 7 febbraio 2000, adottata sulla base della posizione comune del Consiglio e dei negoziati allora in corso in merito alla proposta di direttiva quadro, per renderla coerente proprio con il testo definitivo. Infatti la direttiva quadro introduce a carico della Commissione l'obbligo di individuare le "sostanze pericolose prioritarie" per le quali si preveda di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite entro 20 anni.
    Successivamente all'approvazione dell'elenco da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione deve ora elaborare dei criteri comunitari per la rilevazione della qualità dell'acqua e per il controllo delle emissioni delle sostanze interessate.
    L'elenco di sostanze pericolose adottato dalla Commissione deve essere riesaminato entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva e successivamente almeno ogni 4 anni. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione dovrà presentare, entro 2 anni dall'inclusione, proposte in materia di controlli per la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.
    La nuova direttiva prevede inoltre che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e finalizzate al perseguimento di un buono stato chimico delle stesse (art. 17).

    6. Monitoraggio sull'attuazione della direttiva e correlate abrogazioni

    La Commissione UE dovrà monitorare lo stato di applicazione della nuova direttiva, pubblicando una prima relazione entro 12 anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni 6 anni. La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2003, abroga, a partire dal 22 dicembre 2007, le seguenti direttive:

    • direttiva 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

    • direttiva 77/795/CEE, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità;

    • direttiva 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. Le seguenti direttive sono invece abrogate a partire dal 22, dicembre 2013:

    • direttiva 78/65 9/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

    • direttiva 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle, acque destinate alla molluschicoltura;

    • direttiva 89/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.