29/11/2005

www.gruppo183.org

 

Legge delega: si mobilita il mondo della scienza e della cultura sul decreto in materia ambientale con un appello al Capo dello Stato e ai principali organi dello Stato 

 

 

30/11/2005. Il Governo ha inoltrato alle Camere i testi della bozza di decreto legislativo in campo ambientale che riforma le norme in materia di rifiuti, acque, aria, VIA, VAS, danno ambientale e bonifiche. Il dissenso su come il decreto è stato elaborato, senza le consuItazioni adeguate e le opportune verifiche, si sta allargando e ha fatto scaturire un appello promosso anche dalla nostra associazione, inviato al Capo dello Stato e ai principali organi dello Stato. Riportiamo di seguito il testo dell'appello, disponibile anche nel  nostro sito www.gruppo183.org e, di seguito, gli allegati all'appello con le considerazioni specifiche sulla bozza di decreto. Per sottoscrivere l’appello, inviare una e mail a info@gruppo183.org indicando il proprio nome, cognome e professione e/o ente di appartenenza. La lista dei sottoscrittori verrà aggiornata nei prossimi giorni. La lista provvisoria delle ulteriori firme pervenuteci nei giorni scorsi si può consultare in questa pagina ed è relativa solo a quelle raccolte dal Gruppo 183. La lista totale, che comprende le firme raccolte anche dalle altre associazioni, è riportata in fondo all’appello.

 

 

Appello al Capo dello Stato e ai principali organi dello Stato

 

Roma, 29.11.2005

 

 

APPELLO a:

 

Presidente della Repubblica

Dr. Carlo Azeglio Ciampi

 

Presidente del Senato

Sen. Marcello Pera

 

Presidente della Camera

On. PierFerdinando Casini

 

Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Silvio Berlusconi

 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

On. Altero Matteoli

 

Presidente della XIII Commissione del Senato

Sen. Emiddio Novi

 

Presidente della VIII Commissione della Camera dei Deputati

On. Pietro Armani

 

Ministri del Governo della Repubblica

 

Onorevoli Senatori e Deputati membri della XIII Commissione del Senato e della VIII Commissione della Camera dei Deputati

 

Presidente del Consiglio di Stato

 

Presidente e Membri della Conferenza Stato-Regioni

 

UPI – Unione delle Province d’Italia

 

ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia

 

 

 

I firmatari del presente appello, vivamente preoccupati per le disposizioni contenute nel testo del Decreto Legislativo predisposto dal Ministro dell’Ambiente e del Territorio in attuazione della Legge Delega in campo ambientale (L. 308/04), chiedono che tale Decreto non venga approvato nella sua ultima stesura resa nota e presentata al Consiglio dei Ministri del 18 corrente, che provocherebbe danni irreparabili al sistema di governo dell’ambiente e del territorio.

 

I motivi di viva preoccupazione, sommariamente illustrati nel commento allegato, sono:

 

-         viene più volte violato il dettato costituzionale;

-         viene notevolmente diminuito il livello di protezione dell’ambiente con pregiudizio per la salute;

-         viene sostanzialmente smantellato l’assetto sanzionatorio per violazione delle leggi ambientali;

-         numerose norme eccedono i limiti della delega;

-         viene disegnato un sistema di governo di carattere spiccatamente centralistico, eliminando ogni carattere di leale collaborazione tra Stato ed Enti Locali anche in campi di competenza costituzionalmente definita concorrente;

-         viene scardinato l’attuale sistema di governo, gradualmente e faticosamente costituito nel recente passato attraverso numerose leggi, ampiamente dibattute in sede parlamentare, con il contributo delle migliori competenze disponibili in sede giuridica e tecnico-scientifica e che ha dato frutti positivi;

-         vengono disattese importanti specifiche normative comunitarie, anche in settori nei quali sono tuttora in corso procedure di infrazione;

-         vengono ignorati i risultati del lavoro di Commissioni di indagine parlamentari, a cui si è pervenuti con ampia condivisione;

-         i testi contestati sono stati formulati da un gruppo ristrettissimo di estensori, senza il ricorso ad alcuna consultazione formale con le rappresentanze istituzionali e degli interessi e con i depositari di reali competenze tecniche e scientifiche;

-         la normativa tecnica contenuta nel testo contestato allenta in modo a volte pericoloso i livelli e le procedure di controllo dell’inquinamento e contiene errori ed imprecisioni;

 

Confidando nella responsabile attenzione e nell’intervento dei destinatari dell’Appello, li ringraziamo per quanto vorranno fare nell’interesse dell’ambiente e del territorio del Paese.

 

ASSOCIAZIONI:

 

·                    ACLI - Anni Verdi

·                    Ambiente e Lavoro

·                    Amici della Terra

·                    ANEV

·                    Codacons

·                    FAI

·                    Fare Verde

·                    Gruppo 183

·                    INU

·                    Italia Nostra

·                    Jane Goodall Institute

·                    Legambiente

·                    Mountain Wilderness Italia

·                    WWF

 

 

*Adesioni individuali:

 

  1. Roberto Argano – Università “La Sapienza” Roma
  2. Mario Beccari – Università “La Sapienza” Roma
  3. Ada Becchi – Università IUAV Venezia
  4. Franco Benigno – Università Teramo
  5. Piero Bevilacqua – Università “La Sapienza” Roma
  6. Carlo Blasi – Università “La Sapienza” Roma
  7. Luigi Boitani - Università “La Sapienza” Roma
  8. Giuliano Cannata – Università Siena
  9. Antonio Castorani - Politecnico di Bari - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Puglia
  10. Donato Chiatante – Università Insubria – Presidente Società Botanica Italiana
  11. Gabriella Corona – Istituto Studi Società Mediterraneo CNR Napoli
  12. Enzo Cuomo – Università Basilicata
  13. Achille Cutrera – Avvocato
  14. Lea D’Antone – Università “La Sapienza” Roma
  15. Bruno D’Argenio – Direttore Istituto Ambiente Marino Costiero CNR Napoli – Accademico Lincei
  16. Riccardo De Bernardi – Direttore Istituto Studi Ecosistemi CNR Pallanza
  17. Vezio De Lucia – Urbanista
  18. Elvira De Matthaeis - Università “La Sapienza” Roma
  19. Antonio Di Gennaro – II Università Napoli
  20. Antonio Di Natale - Direttore Scientifico Acquario Genova
  21. Salvatore Fasulo – Università Messina – Presidente Unione Zoologica Italiana
  22. Vincenzo Ferrara – Responsabile Progetto Clima ENEA
  23. Ireneo Ferrari – Università Parma
  24. Andrea Filpa – Università Camerino
  25. Mauro Fiorentino – Università Basilicata Potenza– Preside Facoltà Ingegneria
  26. Giuseppe Frega – Decano Università Calabria
  27. Roberto Gambino – Politecnico Torino
  28. Silvana Galassi – Università Milano
  29. Marino Gatto – Politecnico Milano – Presidente Società Italiana Ecologia
  30. Giuseppe Gavioli – Gruppo 183
  31. PierFrancesco Ghetti – Rettore Università Venezia
  32. Franco Giampietro - Avvocato
  33. Emilio Giardina – Università Catania – Presidente CSEI Catania
  34. Silvio Greco – Dirigente Ricerca ICRAM
  35. Salvatore Indelicato – Università Catania – Direttore CSEI Catania
  36. Federica Legnani – Politecnico Milano
  37. Stefano Leoni – Università Bologna
  38. Alfredo Liberatori – Dirigente CNR Roma – già Presidente Comitato Scienze e Tecnologie Ambiente e Habitat CNR
  39. Carlo Lotti – Presidente onorario Associazione Idrotecnica Italiana
  40. Elvidio Lupia Palmieri – Università “La Sapienza” Roma
  41. Sergio Malcevschi – Università Pavia
  42. Fausto Manes – Università “La Sapienza” Roma
  43. Ezio Manzini – Politecnico Milano
  44. Eleonora Masini – Università Gregoriana Roma – già Presidente World Futures Studies Federation
  45. Antonio Massarutto – Università Udine – IEFE Bocconi
  46. Rosario Mazzola – Università Palermo
  47. Giuseppe Mininni – Primo Ricercatore CNR Roma
  48. Luigi Natale – Università Pavia
  49. Giorgio Nebbia – Prof. Emerito – Università Bari
  50. Giuseppe Notarbartolo di Sciarra – Presidente Tethys - già Presidente ICRAM
  51. Romano Pagnotta – Dirigente Ricerca CNR Roma
  52. Alessandro Paoletti – Politecnico Milano
  53. Roberto Passino – Direttore Istituto Ricerca sulle Acque CNR Roma – già Segretario Generale Autorità Bacino Po
  54. Alessandro Pignatti – Università “La Sapienza” Roma – Accademico Lincei
  55. Alberto Prestininzi – Università “La Sapienza” Roma – Vice-Presidente AIGA, Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale
  56. Carla Ravaioli – Ambientalista
  57. Silvano Ravera – Direttore Generale ATO 3 Torinese
  58. Carlo Ripa di Meana – Presidente Italia Nostra
  59. Enrico Rolle – Università “La Sapienza” Roma
  60. Giuseppe Rossi – Università Catania
  61. Giorgio Roth - Direttore Centro Ricerca Interuniversitario Monitoraggio Ambientale Università Genova e Basilicata
  62. Edoardo Salzano – Università Venezia
  63. Massimo Serafini – Ambientalista
  64. Giuseppe Scarascia Mugnozza – Direttore Istituto Biologia Agro-Forestale CNR Porano
  65. Franco Siccardi – Università Genova - Responsabile Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche.
  66. Andrea Todisco – Dirigente Generale Amministrazione dello Stato
  67. Fabio Trezzini – Università Calabria
  68. Sergio Ulgiati – Università Siena
  69. Paolo Urbani – Università Pescara – LUISS Romm
  70. Massimo Veltri – Università Calabria
  71. Augusto Vigna Taglianti – Università “La Sapienza” Roma – Presidente Soc. Italiana Entomologia
  72. Rosa Viparelli – Pro-Rettore Università Basilicata Potenza
  73. Maria Rosa Vittadini – Università IUAV Venezia
  74. Michele Zazzi – Università Bologna
  75. Dr. Franco Andaloro -Direttore di Ricerca Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica sul Mare (ICRAM) Roma
  76. Gilberto Muraro - Università Padova - già Presidente Comitato Vigilanza Uso

Risorse Idriche.

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* Primi firmatari al 29/11/2005; adesioni ancora in corso

 

Per sottoscrivere l’appello, inviare una e mail a info@gruppo183.org indicando il proprio nome, cognome e professione e/o ente di appartenenza. La lista provvisoria delle ulteriori firme pervenuteci nei giorni scorsi si può consultare in questa pagina ed è relativa solo a quelle raccolte dal Gruppo 183. La lista totale, che comprende le firme raccolte anche dalle altre associazioni, verrà pubblicata nei prossimi giorni.

 

NUOVE ADESIONI (al 21.12.05):

 

Associazioni

 

Coldiretti

Associazione Sinistra Ecologista di Venezia

Green Cross Italia

La Rivista Giuridica per l’Ambiente

LIPU

Circolo Sinistra Europea Ministero dell’Ambiente

Terranostra, Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale

            Circolo politico culturale "Ambiente, territorio e beni comuni"

Acqua spa - Società per l'approvvigionamento idrico per la Basilicata

 

 

ADESIONI INDIVIDUALI

 

  1. Roberto Agostino – San Lazzaro
  2. Pierluigi Alari – Politecnico Milano
  3. Silvia Alfinito – Università “La Sapienza” Roma
  4. Alessandro Amato – Avvocato - Segretario Generale Associazione Italiana “Diritto dell’Ambiente
  5. Anna Ammendola - Università "Federico II" Napoli
  6. Attilio Arillo
  7. Andrea Balduzzi  - Università Genova
  8. Massimo Bagatti – Direttore ATO 4 Rifiuti Livorno
  9. Silvio Bagnini - Autorità di Bacino del Tevere
  10. Raffaella Balestrini – IRSA CNR Brugherio
  11. Danilo Baldini – Socio WWF, LIPU, FAI
  12. Ermanno Barni – ENEA Roma
  13. Patrizia Baschiera
  14. Lavinia Basso - Giurista ambientale Milano
  15. Eliseo Battistin - Biologo
  16. Claudio Berardi - Funzionario Autorità di Bacino della Basilicata
  17. Irene Berlingò – Presidente Assotecnici
  18. Maurizia Bettetto
  19. Fabrizio Bianchi – IFC CNR Pisa
  20. Carla Bonacina – ISE CNR Pallanza
  21. Fausto Bonafede - Botanico e Naturalista, Emilia-Romagna
  22. Andrea Bonamico - Resp. Sistema Informativo Territoriale Parco Regionale dell'Appia Antica Roma
  23. Luisa Bonesio – Università Pavia
  24. Nicodermo Sonetto - Ingegnere
  25. Piermario Bonotto - Dirigente Servizio Difesa Suolo e Bonifica Regione Emilia Romagna
  26. Maurizio Borghi – Socio WWF
  27. Giovanna Borzi – Architetto Funzionario Ministero dell’Ambiente e del Territorio
  28. Milvia Boselli - Università Padova
  29. Cinzia Boscolo - ARPA Veneto
  30. Lamberto Bottini - Assessore Ambiente Regione Umbria
  31. Francesco Bracco - Università Pavia
  32. Eliana Brizio – Cuneo
  33. Enrico Brugnoli – Dirigente Ricerca IBAF CNR Porano (TR)
  34. Franco Bruno – Università “La Sapienza” Roma
  35. Tullio Bucciarelli – Preside Facoltà Ingegneria Università “La Sapienza” Roma
  36. Andrea Buffagni – IRSA CNR Brugherio
  37. Elisa Buraschi – Dottoranda Università Insubria
  38. Marcello Buratti – Università Firenze
  39. Catia Burlando – University of  Manitoba, Canada
  40. Ermanno Busoni – IRPI-CNR Firenze
  41. Cristiana Callieri – ISE CNR Pallanza
  42. Alcide Calderoni – ISE CNR Pallanza
  43. Stefano Caimi – Istituto Superiore di Sanità – Roma
  44. Alessia Calderan – Biologa
  45. Luigi Maximilian Caligiuri – Università Calabria
  46. Andrea Calisse - Avvocato
  47. Luigi Campanella – Università “La Sapienza” Roma
  48. Luisa Campatelli – Vicedirettore Corriere del Giorno Taranto
  49. Silvio Capri – IRSA CNR Roma
  50. Silvia Cappa – Dottore di Ricerca – Politecnico Milano
  51. Massimo Capula - Museo Civico Zoologia Roma
  52. Pierluigi Caputi - Giunta Regionale d'Abruzzo Direttore Regionale
  53. Enrico Carboni – Geologo
  54. Andrea Cardini
  55. Roberto Carrara – Protezione Ambiente – Medicina Democratica
  56. Silvestro Carrieri – Centro di Esperienza per l’Educazione Ambientale “Cea Pollino”
  57. Mario Castelluzzo - Presidente Commissione Ambiente e Territorio Consiglio Provinciale Ferrara
  58. Mario Castorina - ENEA -BIOTEC - AMB
  59. Rosario Castorina Calì - Amministratore acque duca di Misterbianco
  60. Susanna Cavalieri – biologa ARPA Toscana
  61. Tommaso Cavallo - Ambientalista
  62. Giuseppe Cazzamali – University of  Copenhagen
  63. Michele Ceddia - Politecnico Milano
  64. Carmela Cellamare – ENEA
  65. Antonio Cenedese - Università “La Sapienza” Roma
  66. Giancarlo Chiavazzo - Coordinatore Comitato Scientifico Legambiente Campania
  67. Francesco Chiosi -  Provincia di Venezia
  68. Marcello Cini – Roma
  69. Donatella Cipriani - Insegnante I.I.S. "S. Benedetto" Cassino
  70. Maria Rosaria Ciuffi - Università degli Studi Cassino
  71. Marina Cobolli – Università “La Sapienza” Roma
  72. Anna Collarin - Osservatorio Acque Interne, Arpa Veneto
  73. Ivo Colombo – Boffalora sopra Ticino
  74. Pietro Comba – Istituto Superiore di Sanità – Roma
  75. Diego Copetti – IRSA CNR Brugherio
  76. Marina Camusso – IRSA CNR Brugherio
  77. Fabio Converio - WWF
  78. Vito Copertino - Università della Basilicata
  79. Claudia Coppetta – Architetto, Libero Professionista
  80. Luigi Coppola - Associazione Italiana Naturalisti sezione Campania
  81. Carla Corazza - Museo Civico di Storia Naturale Ferrara
  82. Giovanni Cordini – Università Pavia
  83. Roberto Coscarelli -  IRPI CNR Cosenza
  84. Fulvio Crisciani – ISMAR CNR Trieste
  85. Paolo Crosignani – Istituto Nazionale Tumori Milano
  86. Pietro V. Curzi - DISTART Università Bologna
  87. Guido Dalla Casa - Gruppo Ecologia ed Energia dell'ALDAI
  88. Claudia Davoli – Enia SpA
  89. Giulio De Leo – Università Parma – Presidente Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT)
  90. Paolo Dell’Anno – Ordinario Diritto Amministrativo Università L’Aquila
  91. Michele della Rocca - Gruppo 183
  92. Ernesto Dello Vicario - Ingegnere
  93. Angelo D'Eramo - Regione Abruzzo
  94. Maria Antonietta Dessena
  95. Francesco Dessi'-Fulgheri - Universita' di Firenze
  96. Sara Di Giorgio – Osservatorio Tecnologico beni e attività culturali MIBAC
  97. Stefano Di Marco - Vice Presidente Nazionale del CTS
  98. Giuseppe D’Ippolito – Avvocato - Docente universitario - Associazione Consumatori Utenti
  99. Andrea Dominici – Consulente Sicurezza e Ambiente
  100. Daniela Ducci - Università degli Studi di Napoli
  101. Stefania Erba – IRSA CNR Brugherio
  102. Alessio Fabrizi – Dottore Comunicazione
  103. Silvano Falocco – Ecosistemi Roma
  104. Giovanni Fangucci - Architetto Autorità bacino Tevere
  105. Piero Farbollini - Università Camerino
  106. Roberto Farina - Ricercatore ENEA
  107. Eugenia Ferragina – ISSM CNR Napoli
  108. Carmine Ferrara - Vice Presidente Associazione Amici del Sarno
  109. Ornella Ferrara – Università “La Sapienza” Roma
  110. Piero Ferretti – Consigliere Nazionale Italia Nostra
  111. Agnese Fiducia
  112. Romolo Fochetti – Università Viterbo
  113. Paolo Foglia – Istituto Certificazione Etica ed Ambientale Bologna
  114. Francesca Fornacciari - Geometra
  115. Daniele Fortini – Presidente FederAmbiente
  116. Mauro Frignani – ISMAR CNR Bologna
  117. Mario Frusi - Cuneo
  118. Bruno Fumanti – Università “La Sapienza” Roma
  119. Enzo Funari – Istituto Superiore di Sanità Roma
  120. Francesca Gabrielli - Dirigente Biologo ARPA Marche
  121. Luigi Gasperini – Firenze
  122. Maria Carla Gennaro – Università del Piemonte Orientale Alessandria
  123. Daniela Gerbaz - Biologa ARPA Valle d'Aosta
  124. Alessandro Giadrossi – Avvocato
  125. Michele Giani – ICRAM Chioggia
  126. Daniela Giannatiempo - Regione Toscana Ufficio per la Tutela del Territorio di Livorno
  127. Chiara Giordano - Naturalista
  128. Patrizia Giordano - Dottore Naturalista, Libera professionista
  129. Gianfranco Giovagnoli - Segretario Generale Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca
  130. Antonio Giovannelli – Valenzano
  131. Sergio Golinelli - Assessore Ambiente Agenda21L e Cooperazione Internazionale Provincia di Ferrara
  132. Giovanna Gotta – Vice Presidente Comitato Tutela Val Tordino
  133. Stefano Gradassi – Architetto Libero Professionista
  134. Guido Greco – Gruppo WWF Maglie
  135. Piero Guilizzoni – ISE CNR Pallanza
  136. Licia Guzzella – IRSA CNR Brugherio
  137. Emanuele Incani – Sulmona
  138. Roberto Iovinelli - Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno
  139. Chiara Ippolito -  Università Federico II Napoli
  140. Paolo Iawley
  141. Maura Isernia - Dirigente Biologo ASL Na4
  142. Daniele Iselle
  143. Giulio Izzo - Centro Ricerche Casaccia ENEA
  144. Vittorio Labriola -Ingegnere- già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia
  145. Denise La Monica – Dottoranda – Redazione Patrimonios
  146. Andrea Lami – ISE CNR Pallanza
  147. Leonardo Langone – ISMAR CNR Bologna
  148. Giovanni Lazzaretto - Perito
  149. Cesare Lasen – Geobotanico - già presidente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
  150. Federico Lazzaroni - Bacino Toscana Costa
  151. Elena Legnani – Assegnista
  152. Paola Letardi – ISMAR CNR
  153. Riccardo Libbi - Unione Nazionale Consumatori Segretario Generale Comitato di Roma e del Lazio
  154. Vincenzo Liguori - Università degli Studi Palermo
  155. Chiara Locci
  156. Claudio Lubello - Università Firenze
  157. Laura Mancini - Istituto Superiore di Sanità Roma
  158. Riccardo Mancioli – Ingegnere
  159. Armando Mangone
  160. Antonio Manna - Libero professionista
  161. Francesco Marangon - Università di Udine - Presidente CETA di Gorizia
  162. Lucia Maranò - WWF
  163. Maria  Maranò - Taranto
  164. Giovanni L.Marenco - Senior Board ENEA
  165. Marcello Marinelli - Vice Responsabile Sezione WWF di Pisa
  166. Stefano Marsili-Libelli  - Università Firenze
  167. Angiolo Martinelli - Dirigente Direzione Generale ARPA Umbria,  Perugia
  168. Emanuele Martino – Padova
  169. Sergio Marzini
  170. Davide Mattioli - ENEA Bologna.
  171. Gianni Mattioli – Roma
  172. Alberto Mazzali – Autorità Bacino Fiume Magra
  173. Franco Merli – Istituto Superiore di Sanità Roma
  174. Giovanni Merloni - Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio
  175. Marcello Messana
  176. Gianluca Mezzacasa
  177. Paolo Migliorini - Università Cassino
  178. Marina Mingazzini – IRSA CNR Brugherio
  179. Roberto  Mondello – Presidente Pro Natura Biellese
  180. Rita Levi Montalcini – Presidente Onorario Green Cross Italia
  181. Giuseppe Messana – ISE CNR Firenze
  182. Catia  Monauni  - Agenzia Provinciale Protezione Ambiente Trento
  183. Mattia Morandi - Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma
  184. Roberto Mondello - Presidente Associazione Pro Natura Biellese
  185. Rosario Mosello – ISE CNR Pallanza
  186. Antonio Moschetta
  187. Paolo Muzzioli – CEO
  188. Sergio Nardò - Geologo
  189. Lucia Naviglio - Centro Ricerche Casaccia ENEA
  190. Antonio Neglia - Insegnante
  191. Umberto Nico – Geologo
  192. Pier Giorgio Nicoletti  - IRPI CNR
  193. Giuseppe Onorati - Dirigente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania
  194. Gianni Orlandi - Università “La Sapienza” Roma
  195. Stefano Orlandini – Tecnico Petrolifero
  196. Elio Pacilio - Vicepresidente esecutivo di Green Cross Italia
  197. Francesco Parisi - Sinistra Ecologista
  198. Francesco Maria Passarelli - ICRAM Roma
  199. Cristina Passoni
  200. Francesco Pastore – Sarno
  201. Simonetta Peccenini - Università Genova
  202. Fernando Pederzani - Presidente Società per gli studi naturalistici della Romagna
  203. GiovanBattista Pergolesi - Ingegnere
  204. Bianca Maria Petronio – Università “La Sapienza” Roma
  205. Andrea Petucco – Studente Università Padova
  206. Luicia Pietrosi – Dip.to Procam Facoltà Architettura Ascoli Piceno Università Camerino
  207. Gianfranco Picchi - Tecnico manutenzione Azienda privata
  208. Stefano Picchi - Gruppo 183
  209. Andrei Pindar – Milano
  210. Massimiliana Piro
  211. Mario Pizzetti - Presidente Consorzio Irrigazioni Cremonesi
  212. Stefano Polesello – IRSA CNR Brugherio
  213. Guido Pollice – Senatore – Presidente Green Cross Italia
  214. Giacomo Porrazzini - Presidente Azienda Multiservizi Terni (ASM Terni)
  215. Luca Pucci - Associazione Leonia - Città e Ambiente
  216. Alberto Puddu – IRSA CNR
  217. Giovanni Quaranta, - Università della Basilicata, Coordinatore del Master GheoMedes Politiche  Europee per lo Sviluppo Rurale, Lotta alla Desertificazione e Integrazione Euromediterranea
  218. Paolo Rabitti – Roma
  219. Ettore Raschillà – Caporedattore Corriere del Giorno Taranto
  220. Mariangela Ravaioli – ISMAR CNR Bologna
  221. Riccardo Rifici - Funzionario Ministero dell'Ambiente e del Territorio
  222. Attilio Rinaldi – Direttore Struttura Oceanografica Dafne ARPA Emilia Romagna
  223. Patrizia Roberti - Casalinga
  224. Roberto Romizi – Presidente Associazione Medici per l’Ambiente ISDE
  225. Claudia Rossano – Università Firenze
  226. Alma Rossi – Vicedirettore Parco Regionale Appia Antica - Roma
  227. Gian Luigi Rossi - Ricercatore ENEA
  228. Antonio Rusconi - Università IUAV Venezia
  229. Stefano Sadun - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
  230. Giovanni Salerno - DSAT Università Mediterranea Reggio Calabria
  231. Massimo Scalia – Roma
  232. Gianni Scudo – Politecnico Milano
  233. Monica Segrè - Funzionario Regione Lombardia
  234. Vincenti Sequino – Primo Tecnologo INEA
  235. Salvatore Settis – Direttore Scuola Normale Superiore Pisa
  236. Giovanni Sghirlanzoni – Ingegnere Ambientale
  237. Emanuele Sillato - Funzionario Autorità Bacino fiume Tevere
  238. Roberto Silvano - Componente Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche
  239. Rodolfo Soncini Sessa - Politecnico Milano
  240. Marino Sorriso-Valvo - IRPI CNR Cosenza
  241. Federico Spagnoli – ISMAR CNR Lesina
  242. Silvio Spanò - Università di Genova
  243. Antonia Stanganelli – Architetto
  244. Nicola Stolfi - Gruppo 183 Roma
  245. Stefano Tibaldi - Università Bologna - Direttore Servizio IdroMeteorologico, ARPA-ER
  246. Lorenzo Tomatis - Aurisina
  247. Nicoletta Toniutti – WWF Italia
  248. Luigi Toro – Università “La Sapienza” Roma
  249. Angela Celeste Tarammaso – Università Genova
  250. Ignazio Terranova - Autorità di bacino del Tevere
  251. Ugo Tranfo - Geometra - Esperto Trattamento e Depurazione Acque
  252. Luna Tremain - Studentessa Terza Università di Roma
  253. Domenico Tropeano  - Dirigente di ricerca IRPI CNR Torino    
  254. Pasquale Trotta – ISMAR CNR Lesina
  255. Simonetta Tunesi - Libero professionista
  256. Michele Tursi – Redattore Corriere del Giorno Taranto
  257. Alessandra Valentinelli – Urbanista
  258. Enrico Valentini – ARPAT Arezzo
  259. Giovanni Valentini – Giornalista Editorialista
  260. Andrea Tannini – Studente Università Firenze
  261. Gianni Tartari – Dirigente Ricerca CNR
  262. Cristian Vannuccini - Libero professionista
  263. Paola Vazzoler - Arpa Veneto
  264. Donatella Venti - Presidente Comm. Naz. "Urbanistica partecipata e comunicativa" INU
  265. Fulvio Ventrone – Università  Politecnica delle Marche Ancona
  266. Lucia Venturi – Legambiente Roma
  267. Ferdinando Vicariotto - Autorità di Bacino del fiume Po
  268. Alfredo Vigano – Urbanista
  269. Luigi Vigano – IRSA CNR Brugherio
  270. Guido Vigna Guidi – ISE CNR Pisa
  271. Giuseppe Viviano – Istituto Superiore di Sanità Roma
  272. Michele Vita - Segretario Generale Autorità di Bacino della Basilicata
  273. Berto Zandigiacomi – Architetto - Sezione di Treviso di Italia Nostra
  274. Franco Zeno -  Impiegato
  275. Orfeo Zerbinati – Università del Piemonte Orientale
  276. Luca Ziliani - Laureando Università degli Studi di Bologna
  277. Roberto Zoboli – Dirigente di Ricerca – CERIS CNR
  278. Roberto Zonta – ISMAR CNR Venezia
  279. Marco Zumaglini - Ingegnere idraulico-idrologo
  280. Laura Zumkeller – Funzionario Ministero Beni Culturali

 

 


Allegato all’appello

 

Considerazioni generali in merito alla bozza di Decreto Legislativo predisposto in attuazione della Legge Delega in campo ambientale (L. 308/04)

Roma, novembre 2005

 

Con la Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” è stata delegata al Governo le riforma dell’intera normativa ambientale (rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, tutela delle acque, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette, risarcimento del danno ambientale, procedure per la valutazione di impatto ambientale, tutela dell’aria ).

Da tempo si avvertiva l’esigenza di un riordino della materia ambientale, composta di troppe leggi, spesso non coordinate tra loro e di difficile comprensione, tanto da auspicare una “Legge quadro per la tutela dell’ambiente

Ad oggi, però, c’è da dire che se l’obiettivo della Legge delega sull’ambiente era semplificare le leggi ambientali, armonizzandole con le più recenti norme comunitarie, per renderle comprensibili ed applicabili da parte degli amministratori e degli operatori economici, esso è stato disatteso completamente.

Ma vi è di più; leggendo i testi degli schemi di decreto approvati dai 24 saggi nei giorni scorsi, appare evidente come tali schemi rappresentino un attacco frontale senza precedenti ai principi del diritto ambientale ormai consolidati nel nostro ordinamento.

Si tratta di temi lungamente dibattuti dal Parlamento, oggetto di puntuali e spesso duri confronti nella società civile, di leggi che, anche se spesso colpevolmente disapplicate, hanno rappresentato un punto di equilibrio tra interessi di tutela e di sviluppo e che applicano in Italia i più importanti principi dell’Unione europea per la tutela dell’ambiente e del territorio ed i più rilevanti accordi internazionali (come quelli sul clima e sulla tutela della biodiversità).

Del resto già dalla nascita la delega in materia ambientale ha generato forti dubbi come quello dovuto alla sua ampiezza e genericità, contrastante perciò con i limiti previsti dalla costituzione per questo strumento normativo, oppure quello ingenerato dalle disposizioni contrastanti con il diritto comunitario, ad esempio rispetto alla definizione di materie prime e seconde in tema di rifiuti.

Per più di tre anni la normativa ambientale è rimasta paralizzata in attesa della riforma che, ad oggi, non costituisce comunque uno strumento idoneo alla tutela del “valore” ambiente né un deterrente efficace per chi lo minaccia.

Infatti l’unica vera riforma dell’attuale assetto normativo va a vantaggio del mondo produttivo, introducendo novità che abbassano gli standard di qualità esistenti a tutela dell’ambiente. Da più parti si evidenzia un evidente abbassamento dei livelli di tutela.

Non si riscontra alcuna chiarezza nemmeno nella definizione del quadro istituzionale e delle competenze non solo perché si realizza una strana commistione tra concetti diversi come ad esempio ambiente e governo del territorio, ma soprattutto perché tutti gli schemi di decreto convergono verso l’assoluta centralità del ruolo del Ministro dell’ambiente rischiando di generare situazioni di alta conflittualità tanto da vanificare la tutela dell’ambiente, la gestione del territorio e dei servizi idrici e l’effettività della normativa. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, il legislatore ha voluto inserire l’ambiente tra le “materie” di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Sul tema però è intervenuta più volte la Corte Costituzionale con numerose ed univoche pronunce volte ad interpretare la tutela dell’ambiente (lettera s, comma 3° dell’art. 117 della Costituzione) non tanto come materia in senso stretto bensì come “valore costituzionalmente protetto” che si colloca in maniera trasversale rispetto alle materie del 117, di competenza anche regionale (la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile, porti ed aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l’ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali). Per queste materie lo Stato dovrebbe limitarsi alla determinazione di una disciplina uniforme lasciano poi alle Regioni anche il perseguimento delle finalità ambientali funzionalmente collegate ad esse. I testi approvati dai Saggi evidenziano invece un percorso che si discosta totalmente da questa logica, rischiando di compromettere lo Spirito di leale collaborazione che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Stato ed enti locali. Tutto ciò rende in maniera evidente  il provvedimento costituzionalmente censurabile .

Di difficile definizione anche la separazione fra organi politici e organi amministrativi come previsto dal D. Lgs. 165/2001.

Il tutto poi sarebbe dovuto avvenire, come previsto dalla legge, in un clima di confronto con le istituzioni, con le associazioni di categoria (ambientali, imprenditoriali etc.) e con le istituzioni pubbliche che meglio rappresentano gli interessi dei cittadini (regioni, province e comuni). Questo non solo e non tanto per buona volontà del legislatore bensì per dare seguito a quanto previsto dal diritto comunitario ed internazionale in materia di informazione e partecipazione in atti anche normativi in materia ambientale.

Ad oggi le nuove regole per la tutela dell’ambiente e della salute presentano lacune e carenze talmente gravi che difficilmente potranno essere sanate anche dalla più attenta e puntuale revisione.

Vengono nel seguito riportate, sotto forma di scheda, alcune osservazioni rispetto alle più rilevanti modifiche rispetto alle norme attualmente in vigore che alterano profondamente il sistema della tutela ambientale e del territorio nel nostro Paese; vengono altresì evidenziate le più macroscopiche carenze e imprecisioni che caratterizzano le bozze ad oggi circolanti tra gli addetti ai lavori.

 

 


Commenti sulla bozza del decreto sulle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

 

Con tale legge il Governo è stato delegato ad emanare entro 18 mesi decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione, anche mediante la redazione di Testi Unici, delle disposizioni legislative in alcuni settori, tra i quali quello della “tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”.

Lo schema di decreto analizzato appare censurabile poiché:

-       abroga totalmente l’art. 18 della L. 349/1986 - che disciplina il danno ambientale, i soggetti titolari dell’azione di danno ambientale, la responsabilità ed il risarcimento da danno ambientale, senza sostituirlo con nuove norme più adeguate all’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi 20 anni né alle norme comunitarie, e ne riduce fortemente il contenuto ed il campo di applicazione.

-       definisce una nuova procedura per le azioni di risarcimento del danno ambientale limitative rispetto alle norme ora in vigore.

-       alcune norme sono scritte in maniera non chiara, e si prestano quindi a difficili e non univoche applicazioni ed interpretazioni.

-       rafforza il ruolo dello Stato (Ministro dell’ambiente, di cui diremo più dettagliatamente di seguito) ma riduce sostanzialmente quello delle regioni, infatti il comma 2 sancisce una facoltà, ma non un obbligo del Ministro dell’ambiente di collaborare con regioni ed enti locali.

Quanto premesso va letto alla luce di un tentativo di attuazione della Direttiva Europea sulla “responsabilità ambientale” (Direttiva 2004/35/Ce ) e non tiene conto del fatto che la stessa norma comunitaria prevede che determinati soggetti, tra cui le associazioni ambientali, sono titolari della c.d. "richiesta di azione" e possano adire un Tribunale o altra autorità pubblica avverso le determinazioni ritenute lesive per l’ambiente. Tutto questo senza andare ad intaccare il sistema di accesso alla giustizia degli stati membri ("La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia".)

Lo schema di decreto legislativo in commento, non ha tenuto in alcuna considerazione tale ultima norma ed ha radicalmente mutato le attuali disposizioni legislative in materia di accesso alla giustizia. Ciò in evidente eccesso di delega e, si ripete, non certo in attuazione della direttiva comunitaria.

L’art. 18 L. 349/86 viene espressamente abrogato dall’art. 20 del decreto legislativo e sostituito dagli artt. 11,12,13 del Decreto che fanno scomparire la legittimazione ad agire innanzi al giudice ordinario delle Regioni, delle Province e dei Comuni e la legittimazione di intervento in giudizio delle associazioni di protezione ambientale.

Tutto ciò, peraltro, avviene mediante la più totale statalizzazione della tutela dal danno ambientale in uno Stato che, dopo le recenti riforme costituzionali, dovrebbe, invece, ispirarsi al principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale). E’ giusto che l’ambiente abbia come garante supremo lo Stato, ma, alla luce dell’ormai consolidato principio costituzionale che intende l’ambiente come valore e non come mera materia, sarebbe stato opportuno garantire ad esso diversi livelli di tutela, ossia quello centrale e quello periferico.

Si ritiene inoltre inaccettabile che venga del tutto annullato il ruolo di impulso e di intervento delle Associazioni di protezione ambientale nei giudizi per danno ambientale e più in generale nei procedimenti aventi ad oggetto i “reati ambientali”, così come è messa in dubbio, vista la poca chiarezza della norma, la possibilità di ricorrere ai giudici amministrativi per l’annullamento di atti illegittimi della Pubblica amministrazione aventi effetti negativi sull’ambiente. Stiamo parlando di 54 Associazioni di protezione ambientale formalmente riconosciute dal Ministero dell’Ambiente che, oltre a rappresentare centinaia di migliaia di propri associati, costituiscono centri di imputazione di interessi collettivi a difesa dell’ambiente, riconosciuto e garantito dalla Costituzione come “valore trasversale” e “diritto fondamentale”. Solo grazie alla presenza delle Associazioni ambientaliste nelle aule dei tribunali, al lavoro di centinaia di avvocati specializzati nel “diritto ambientale”, si sono avviati molti dei grandi processi per inquinamento, abusi edilizi, distruzioni di aree naturali, traffici ed illegalità legate alla criminalità organizzata. Grazie alle attività giudiziarie delle associazioni ambientaliste si sono prodotte centinaia di sentenze di giudici di merito, di Cassazione e Corte Costituzionale, che avviavano il nostro Paese verso una concezione del “diritto ambientale” moderna ed in linea con i principi dell’Unione europea, anticipando molte delle norme delle Direttive Europee in materia, ad iniziare da quella sulla “responsabilità ambientale”.


Commenti sulla bozza del decreto su difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

 

Il decreto si pone l’obiettivo di riordinare ed unificare le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque (D. L.vo 152/99), di difesa del suolo (L. 183/89) e di gestione dei servizi idrici L. 36/94). L’analisi del decreto è molto difficoltosa, ma l’insieme delle osservazioni può essere sintetizzato nella scelta di un modello istituzionale operativo al quale riferire le norme, non pienamente conforme alla Direttiva 2000/60/CE (WFD).

Infatti, la bozza di decreto nella sua attuale configurazione, modifica il sistema di gestione della difesa del suolo e della tutela delle acque oggi disciplinati dalla L. 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e dal D. L.vo 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento), nonché quello sulla gestione e organizzazione del servizio idrico integrato configurato dalla L. 36/94 (Disposizioni in materia di risorse idriche), proponendone uno nuovo, con spiccate tendenze centralistiche, incapace di coordinare sinergicamente competenze, ruoli, responsabilità e poteri decisionali delle istituzioni interessate nonché di armonizzare criteri, contenuti, modalità di approvazione, di applicazione e di aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione.

In particolare:

 

-         non vi è l’indispensabile integrazione nella gestione della risorsa idrica rilanciata con forza dalla WFD attraverso il governo unitario per bacini idrografici e attraverso la graduale copertura dei costi degli utilizzi delle acque;

-         non sono rispettate le modalità previste dalla WFD per la redazione dei piani di gestione di bacino, soprattutto per quanto riguarda la “partecipazione attiva” espressamente richiesta all’art. 14 della WFD e completamente ignorata nel testo dello schema presentato.

-         Il piano di bacino, di cui il piano di gestione ed il piano di tutela costituiscono stralci, viene redatto dall’Autorità di Bacino secondo criteri e metodi dettati dalla Conferenza di Servizi presieduta dal Ministro dell’Ambiente; tale Conferenza di Servizi (organo tecnico a carattere non permanente), si sostituisce nelle attività di pianificazione e di adozione del piano di bacino al Comitato Istituzionale (organo politico a carattere permanente) cui nell’attuale contesto è affidata la collaborazione tra Stato e Regioni in un settore, come quello territoriale, di indiscussa competenza di entrambe le istituzioni; ne consegue la difficoltà di individuazione del soggetto su cui far ricadere la responsabilità politica delle scelte adottate.

-         Piano di Gestione e Piani di Tutela debbono ricomporsi nel Piano di Bacino; poiché per essi è prevista una approvazione indipendente non vi è la certezza che siano garantite le necessarie compatibilità e sinergie tra i piani stralcio e tra essi ed il Piano di Bacino dagli stessi sono generati. Inoltre la definizione del Piano di Bacino non comprende i contenuti previsti per il Piano di Gestione e per i Piani di Tutela che appaiono scoordinati tra loro.

-         Il tema delle concessioni (art 44) è affrontato senza considerare il problema della modifica/aggiornamento delle stesse in conseguenza del manifestarsi di situazioni temporanee di crisi (siccità) o di permanenti modifiche della disponibilità netta di risorse, conseguenti anche a modifiche del regime climatico.

-         Le norme sulla organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato appaiono, in vari casi, non conformi alla Costituzione e comunque eccedenti l’oggetto della delega (ad es. art. 88, 97 e 100).

-         Le stesse norme rappresentano, in maniera diffusa, una palese “invasione” dello Stato sia su competenze Regionali, non limitandosi a stabilire principi, ma stabilendo regole e attribuendosi poteri sostitutivi su argomenti di pertinenza degli Enti Locali, sia sugli Enti Gestori fissando soluzioni organizzative obbligatorie che potrebbero condizionare l’efficacia delle prestazioni (ad es. art. 89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 119).

 

Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente tecnici, trattati negli 11 allegati, un primo esame del testo evidenzia in maniera macroscopica alcune criticità che rendono il testo stesso carente ai fini della successiva applicazione delle norme e in taluni casi non in linea con norme da poco emanate; inoltre, là dove si sono integralmente recepiti i testi di norme esistenti, non è stato fatto un lavoro di aggiornamento del testo per “modernizzarlo” alla luce delle novità nel frattempo intervenute.

Ciò premesso si evidenzia in particolare:


A) Una grossa carenza relativamente al recepimento della WFD; tale carenza è imputabile principalmente al mancato inserimento nella bozza di decreto dell’All. 2 della Direttiva che definiscono con chiarezza, almeno dal punto di vista concettuale, il modello da seguire per la caratterizzazione dei corpi idrici.

Ne consegue la mancanza di qualunque indicazione per caratterizzare i corpi idrici in “tipi”, per stabilire le condizioni di riferimento relative ai differenti “tipi” individuati e per definire i rapporti di qualità ecologica (EQR) attraverso i quali è possibile valutare lo scostamento delle condizioni di un corpo idrico rispetto alle condizioni di riferimento.

Inoltre, non è fatta alcuna menzione al processo di intercalibrazione che dovrebbe garantire la comparabilità fra i diversi stati membri delle classi ecologiche definite in accordo ai criteri espressi nell’All. 1 della Direttiva.

B) Lo stato di confusione e incertezza per come è stato trattato il tema delle sostanze pericolose e di quelle prioritarie, sulle quali si stabilisce lo stato di qualità chimico; infatti nel trattare tale tema non viene armonizzata la normativa di riferimento internazionale e nazionale (Art. 16 della WFD, Decisione n° 2455/2001/CE che stabilisce l’elenco delle sostanze prioritarie, Decreto 367/2003 riguardante gli standard di qualità per le sostanze pericolose), mentre vengono pesantemente modificati standard di qualità recentemente stabiliti, risultando essere generalmente più elevati (in alcuni casi fino a 1.000 volte) rispetto a quelli recentemente emanati con il citato Decreto Ministeriale; inoltre, poiché quest’ultimo non risulta tra quelli abrogati dall’art. 122, non è chiaro quindi quali saranno gli standard da conseguire.

C) Una riproposizione “pigra” di norme esistenti che sono state inserite tout court nella bozza di decreto senza una riflessione su quanto di nuovo è avvenuto nel panorama tecnico e scientifico di riferimento. Ne è un esempio l’All. 2 della bozza in cui sono indicati metodi analitici in alcuni casi superati invece di fare riferimento ai metodi Apat-Irsa attualmente in vigore o in cui sono riportati alcuni limiti stabiliti dalla preesistente norma, che si discostano da quelli previsti dalla bozza per la buona qualità ecologica.

 

 

Da rilevare infine un punto, riportato nell’ultimo capoverso dell’All. 1 della bozza di decreto che, di fatto, potrebbe “congelare”, per un tempo indeterminato, il recepimento della WFD. Tale punto stabilisce infatti che Le disposizioni di cui ai precedenti punti A e B sono subordinate all’emanazione di normative comunitarie e statali. In attesa di tali normative, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo A.2.6 Stato chimico, valgono le norme tecniche di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato 1 del decreto legislativo dell’11 maggio 1999, n 152”. Senza entrare nel merito se sia corretto inserire in un allegato invece che nell’articolato una disposizione la cui applicazione ha conseguenze così rilevanti, resta da chiarire a quali norme comunitarie e statali (le guidelinees della CIS?) la disposizione si riferisce.


Commenti sulla bozza del decreto legislativo sui rifiuti e sulle bonifiche

 

La bozza di decreto si caratterizza da un lato per una generalizzata tendenza a semplificare l’attuale assetto normativo a vantaggio del mondo produttivo, introducendo novità che appaiono chiaramente in contrasto con la normativa comunitaria, e dall’altro ad abbassare, ove possibile, gli standard di qualità esistenti a tutela dell’ambiente. I punti principali riguardano il bilanciamento delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, le materie prime secondarie ed i sottoprodotti, l’istituto degli Accordi di programma, la nuova definizione di raccolta differenziata, la classificazione delle terre e rocce da scavo, ed infine la bonifica dei siti contaminati.

a)      Nel riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali appare un generale accentramento verso lo Stato.

b)      Il decreto ripresenta formulazioni legislative già oggetto di procedure d’infrazione comunitaria, non risolte o già decise dalla Corte di Giustizia in senso non conforme alle scelte contenute nella bozza del decreto relativamente a materie prime secondarie e sottoprodotti, che sarebbero esclusi dall’ambito d’applicazione del Decreto. Il problema è sostanziale poiché il principio di tutela della salute e dell’ambiente richiede che le sostanze immesse sul mercato siano esenti da inquinanti, o perlomeno che questi siano presenti in concentrazioni accettabili, mentre la possibilità di commercializzare beni, di qualità inferiore a quella dei prodotti vergini, può determinare situazioni di tossicità e di diffusione dell’inquinamento.

c)      Per quanto riguarda gli accordi di programma, che potrebbero surrogare l’ottenimento dell’autorizzazione nel caso essi riguardino operazioni di recupero, si evidenzia una chiara violazione della direttiva 91/156, che prevede che “tutti gli stabilimenti che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II B (operazioni di recupero dei rifiuti) devono ottenere un’autorizzazione a tal fine”. La deroga, prevista dalla bozza di decreto (art. 5, comma 9), al sistema autorizzativo e l’esclusione dalla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dei soggetti, che concludono accordi di programma, sono anche in contrasto con i principi di generalità e astrattezza delle norme.

d)      La nuova definizione di raccolta differenziata farebbe rientrare in questa fattispecie anche la raccolta multi materiale con conseguente scarsa qualità dei materiali raccolti.

e)      Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo (art. 10) è prevista in pratica la loro derubricazione dai rifiuti, quando le concentrazioni degli inquinanti si collochino fra i limiti per la destinazione residenziale e quelli per la destinazione d’uso commerciale/industriale (D.M. 471/99). Questa fattispecie consentirebbe il riutilizzo dei terreni indipendentemente dalla destinazione d’uso determinando perciò situazioni di potenziale e pericolosa circolazione d’inquinanti. Vi è da osservare, inoltre, che i controlli da effettuare sono previsti direttamente sui siti di destinazione e pertanto non può essere esclusa la possibilità che tali terreni siano utilizzati anche quando le concentrazioni siano superiori ai limiti per la destinazione commerciale/industriale. Sono, inoltre, compresi fra terre e rocce da scavo anche i residui della lavorazione della pietra.

f)        Per quanto riguarda la parte della bozza del decreto relativa alla bonifica dei siti contaminati, si evidenzia che è stato eliminato il privilegio generale mobiliare nei confronti del responsabile dell’inquinamento ed è stata modificata l’applicabilità dell’onere reale sulle aree, indebolendo sensibilmente la posizione della Pubblica Amministrazione nel momento in cui essa debba recuperare le somme spese per la realizzazione in danno degli interventi. Desta poi preoccupazione la previsione di “messa in sicurezza operativa” per i siti con attività in essere. La bonifica in questi casi sarebbe rimandata indefinitamente fino a quando le attività saranno dismesse. Per quanto riguarda gli aspetti di valenza tecnica si fa presente che, ai fini della bonifica dei siti contaminati, la bozza di decreto prevede che siano fissate concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) che costituiscono valori di attenzione al di sopra dei quali sono necessarie la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica. La bonifica del sito è necessaria solo quando l’analisi di rischio sito specifica evidenzi che la situazione esistente pone rischi per la salute. Quest’impostazione appare chiaramente contraria alla disciplina europea (Direttiva 2004/35), che prevede l’adozione dell’analisi di rischio solo per i terreni e non per le acque. L’analisi di rischio dovrebbe essere comunque supportata dalla validazione da parte di un’istituzione scientifica per garantire l’omogeneità delle valutazioni e la corretta gestione ed utilizzazione dei dati di input..


Commenti sulla bozza del decreto legislativo su VAS, VIA e IPPC

 

La bozza di decreto delinea una procedura di VAS assimilata a quella di VIA, senza tenere in debita considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali. Con riferimento alla VIA, non sono state corrette le deviazioni rispetto alla normativa comunitaria (iter semplificato e accelerato sulle infrastrutture strategiche) introdotte con il D. lgs. 190/2002, che hanno portato ad una procedura d’infrazione contro l’Italia.

Secondo la Direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, il processo di valutazione degli effetti ambientali di un piano/programma deve essere compreso nella procedura stessa di stesura dello strumento pianificatorio (art. 8), mentre nella bozza di decreto si prevede che gli effetti ambientali siano valutati solo a valle della presentazione del piano/programma, essendo quindi la valutazione ambientale una fase successiva a quella di adozione dello stesso. Anche le consultazioni (art. 7 della bozza di decreto) sono considerate come un mero aspetto procedurale, per le quali tra l’altro sono previste limitazioni arbitrarie rispetto ai tempi e con riguardo alle informazioni da rendere disponibili per il pubblico, mentre l’art. 6 della Direttiva 2001/42 le considera come una fase essenziale necessaria ai fini della stessa stesura del piano definitivo. In definitiva, mentre la Direttiva stabilisce che i piani ed i programmi di valenza ambientale siano soggetti ad una valutazione ambientale prima della loro adozione e che le conseguenti delibere di adozione rendano conto dell’iter di valutazione degli effetti sull’ambiente, il recepimento nella bozza di decreto considera la valutazione ambientale una mera verifica da fare successivamente all’approvazione del piano/programma.

Si osserva, inoltre, che la bozza di decreto stabilisce una possibile connessione tra VAS e VIA stabilendo all’art. 30 l’acquisizione nella procedura VIA di elementi positivamente esaminati in ordine alla VAS, mentre le due procedure sono chiaramente autonome e distinte nella Direttiva 2001/42.

Per quanto riguarda la VIA emergono numerosi elementi di confusione e di contrasto con la normativa comunitaria che hanno portato alla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia riguardo alla fase di progettazione (preliminare e definitiva) in cui si deve espletare la VIA (estensione del principio di silenzio/assenso). Si evidenzia, inoltre, l’assenza tra gli obiettivi della bozza di decreto dell’integrazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con le procedure esistenti di autorizzazione dei progetti, esplicitamente richiamato dalla direttiva 85/337/CEE, al pari del coordinamento con la procedura inerente l’IPPC. Il decreto dispone, poi, l’esclusione dall’ambito d’applicazione della VIA dei progetti relativi ad opere ed interventi disposti in situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, in contrasto con le disposizioni comunitarie, esclusione che sarebbe possibile solo per progetti riguardanti interventi relativi alla difesa nazionale. Nei casi di necessità e d’urgenza, in accordo con la normativa comunitaria, si potrebbe ovviare mediante atto legislativo nazionale specifico, sempre che siano fatti salvi gli obiettivi della direttiva VIA (Direttiva 85/337 e successive modificazioni). Non è nemmeno possibile l’esclusione dei progetti relativi ad opere di carattere temporaneo o rientranti nell’ambito di interventi di bonifica, ancorché già autorizzati, elencate nell’allegato I alla Direttiva 85/337.

È prevista l’istituzione di una fase pre-VIA extraprocedimentale (art. 23), che coinvolge solo le amministrazioni pubbliche interessate (regioni ed enti locali), che si apre con la consegna dello Studio di Impatto Ambientale e si conclude con un giudizio preliminare di compatibilità ambientale, eludendo qualsiasi principio comunitario oltre che sulla VIA anche sull’accesso agli atti e alla partecipazione (dalla Convenzione di Aahrus alla Direttiva comunitaria 90/313/CE sulle informazioni in campo ambientale).

L’autonomia della procedura VIA è compromessa poiché il giudizio di compatibilità ambientale può essere espresso anche in mancanza del parere esplicito da parte dell’autorità ambientale competente, sostituita nelle sue funzioni dal Consiglio dei Ministri, trascorso il termine di 60 giorni. Si legittima, quindi, una valutazione del tutto politica, che può essere innescata anche su istanza della parti interessate, cioè dei proponenti che hanno elaborato il progetto sottoposto a VIA (artt. 28 e 33).

Altro aspetto particolarmente delicato riguarda l’applicazione delle norme tecniche vigenti in Italia (DPCM 27 dicembre 1988), completamente ignorate nelle premesse, all’art. 24 e nell’Allegato 5. Con ciò si consente al proponente/progettista un ampio margine di discrezionalità sugli standard di qualità, da adottare per la stesura del principale documento tecnico posto a valutazione.

Sembra, infine, assai problematico il rispetto del termine di 90 giorni per l’espletamento della procedura di VIA, considerando che tale termine non è compatibile con il coordinamento delle procedure autorizzative, disciplinate dalle leggi regionali, che prevedono un termine di 150 giorni. Nell’allegato III sono state escluse numerose tipologie di progetti previsti nell’allegato II della Direttiva 85/337, come aggiornata dalla Direttiva 97/11.


Commenti sulla bozza del decreto sulla tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

 

Il decreto avrebbe dovuto affrontare anche il problema della tutela e della qualità dell’aria e non solo della riduzione delle emissioni in atmosfera, comprendendo ed armonizzando gli aspetti fondamentali del risanamento atmosferico, peraltro già in parte inclusi nella normativa nazionale dei D. lgs. 171/2004 e 59/2005, in recepimento delle Direttive 2001/81 e 1996/62.

La bozza di decreto è esclusivamente dedicata alle emissioni in atmosfera di impianti industriali e civili con particolare riferimento agli aspetti dei processi autorizzatori, e anche quando sono richiamati piani e programmi se ne coglie solo l’aspetto riguardante prescrizioni o valori limite più o meno restrittivi da parte delle autorità. A tale riguardo si osserva che sono previsti limiti di emissione massimi e minimi riprendendo la formulazione della normativa pregressa, vecchia di circa 15 anni, che riguardava l’adeguamento degli impianti in intervalli temporali definiti, ormai ampiamente superati. Inoltre, la bozza di decreto prevede che le emissioni di un grande stabilimento aventi più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili possano essere considerate come prodotte da un unico punto d’emissione (Art. 4 comma 4), con ciò mediando le caratteristiche delle singole emissioni, spesso campionate in tempi diversi, e sfruttando ampiamente la diluizione. Questo principio è previsto dalla normativa europea (Direttiva 2001/80) solo per le raffinerie e con riferimento al solo parametro SO2. Si osserva che negli allegati della bozza di decreto è dettagliatamente trattata la regolamentazione delle operazioni di deposito, di trasporto e degli impianti di distribuzione di benzina, che non risulta omogenea con quella delle altre tipologie impiantistiche trattate.

In contrasto con quanto previsto da altre normative di settore (art. 8 D. L.vo 59/2005), la bozza è ispirata ad una limitazione dei poteri oggi in capo alle Regioni. E’ prevista, infatti, ripetutamente la necessità di un’intesa con il Ministero dell’ambiente per la fissazione di limiti più restrittivi da parte della Regione. Una limitazione più rigida alla potestà degli Enti locali contrasta con l’approccio regolatore, che dovrebbe permeare i processi autorizzativi previsti dall’autorizzazione integrata ambientale (IPPC). D’altro canto, un’attenta lettura della bozza mostra come non si sia fatto alcuno sforzo per tentare di porre in relazione in modo sinergico le direttive NEC, LCP E IPPC ed il sistema di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, in un’ottica di pianificazione per la tutela ed il miglioramento della risorsa “aria”.

Dal punto di vista della completezza della materia va osservato che la bozza delinea il seguente campo di applicazione:

-         sono esclusi gli impianti soggetti ad IPPC;

-         sono esclusi gli impianti recentemente normati come gli inceneritori, per i quali si rimanda alla norma vigente D. L.vo 133/2005);

-         sono esclusi gli impianti indicati ai commi 14 e 16 dell’art. 3 (vari impianti termici, di ricerca, di prova, etc.) e dall’art. 6 comma 5 (impianti per la difesa nazionale, sfiati da ambienti di lavoro, etc.).

Per tutti gli altri impianti che hanno emissioni in atmosfera il rilascio dell’autorizzazione ha una durata di 15 anni, che appare in contrasto con il quadro generale della normativa europea sull’ambiente. Infatti, giova osservare che le autorizzazioni integrate ambientali (Direttiva 1996/62 e Decreti attuativi) sono rilasciate per 8 anni nel caso di stabilimenti registrati EMAS, per 6 anni per quelli registrati ISO 14001, e per 5 anni in tutti gli altri casi. La stessa cosa vale per le discariche e per gli scarichi idrici, per i quali nei casi ordinari tutte le autorizzazioni valgono per 5 e 4 anni, rispettivamente.

Infine, con riferimento al Titolo relativo agli impianti termici si rileva come la materia continua ad essere oggetto di molteplici normative tra loro non coerenti, nonostante la necessità evidenziata in diverse sedi di razionalizzare le disposizioni in un’ottica di semplificazione e certezza normativa. Inoltre, le disposizioni contenute in questo Titolo non tengono conto di quanto previsto dallo schema di D. lgs. (di prossima emanazione) attuativo della direttiva 91/2002/CE in materia di rendimento energetico degli edifici.