Regione Campania - Provincia di Napoli - ATO Ca 1 Calore
Irpino - ATO Ca 2 Napoli Volturno - ATO Ca 3 Sarnese Vesuviano - ATO Ca 4 Sele
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A dieci anni dalla Legge Galli: governo e gestione delle acque in Campania verso l'attuazione della Direttiva Quadro europea sulle acque (Giuseppe Gavioli - Bruno Miccio, del Gruppo 183)
1. Dal punto di vista del Gruppo 183,
questo incontro napoletano prosegue ed approfondisce, in un contesto territoriale
specifico – di importanza decisiva per il rilievo della Regione Campania
nel Mezzogiorno e nel Paese – il discorso che abbiamo avviato il 17 ottobre
dell’anno scorso a Milano, assieme allo IEFE/Bocconi e Legambiente, nel
primo convegno nazionale sulla attuazione della Direttiva-quadro comunitaria
2000/60 a tutela delle acque (vai a nota 1)
e proseguito a Matera il 30 gennaio di questo anno con l’iniziativa –
svolta in collaborazione con la Direzione Generale Ambiente dell’Unione
Europea, con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome
e con la Regione Basilicata. – sulla seconda fase del QCS 2000/2006 e
l’applicazione della Direttiva 2000/60
Siamo grati di questa opportunità offertaci dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dai quattro ATO campani, di affrontare il tema dell’interesse pubblico ed il governo dell’acqua; nello stesso tempo riteniamo di aver fatto cosa utile a sollecitare questo appuntamento cogliendo, ci auguriamo, un’esigenza reale di confronto e concertazione degli attori istituzionali della politica idrica campana
Come è noto, la Direttiva Acque impone impegni e scadenze
precise a tutti gli Stati membri dell’Unione, a partire dal 22 dicembre
2003 e fino al 2015 (vai a nota 2).
Essa persegue l’obiettivo di “istituire un quadro per la protezione
delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere
e sotterranee” e porta a sistema numerose scelte settoriali precedenti,
attraverso:
a) la generalizzazione del governo e della gestione del bene pubblico acqua (vai a nota 3) per bacini idrografici, singoli o accorpati nel Distretto (vai a nota 4), contribuendo a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
b) la copertura graduale dei costi dei servizi che impiegano l’acqua, come fattore insieme di miglioramento della qualità della risorsa e delle politiche economiche territoriali (vai a nota 5);
c) la realizzazione del diritto all’informazione dei cittadini e il coinvolgimento delle rappresentanze degli interessi alla scelte, nelle compatibilità di bilancio quali - quantitativo della risorsa disponibile e la somma delle domande per uso potabile, energetico, irriguo, industriale, ambientale: a scala di bacino singolo o accorpato nel Distretto idrografico.
Gli obiettivi principali della direttiva si inseriscono in quelli
più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve
contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
ambientale, nonché l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione
preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni
causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”.
L’obiettivo di fondo consiste nel mantenere e migliorare l’ambiente
acquatico all’interno della Comunità, attraverso misure che riguardino
la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.
La Commissione europea impostava, già con la comunicazione del 21 febbraio
1996, la politica integrata della gestione delle risorse idriche nei termini
di:
· limitazione delle catastrofi naturali (siccità inondazioni).
L’emanazione della Direttiva 2000/60/CE completava il processo
di definizione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
La direttiva è entrata in vigore il 22.12.2000.
Il programma di applicazione della direttiva è il seguente:
2003 Istituzione dei distretti idrografici e individuazione dell’autorità competente
2004 Analisi dei distretti idrografici
2006 Realizzazione del programma di monitoraggio
2006-2008 Realizzazione delle consultazioni pubbliche
2009 Adozione del piano di gestione del bacino idrografico
2012 Applicazione del programma delle azioni identificate nel piano di gestione
2013 Revisione e aggiornamento delle analisi e dei dati raccolti sui distretti nel 2006
Prima del 2015 Esame dei risultati del monitoraggio
2015 Dichiarazione sul buono stato di salute delle acque
2015 Revisione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini
La direttiva mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.
Naturalmente, il recepimento della Direttiva nel quadro normativo italiano non si presenta di immediata, facile attuazione. A tutti i problemi – ormai del tutto noti – presenti nell’insieme del nostro “ sistema – paese” in materia di gestione delle risorse idriche – si pensi, ad esempio, al coacervo di norme, di Soggetti istituzionali, di attori/portatori di interessi specifici esistenti, si aggiungono differenze “ istituzionali” tra parti diverse del Paese, che, in qualche modo, riflettono differenze geofisiche reali.
E’ opinione generalmente condivisa che, per i grandi bacini
idrografici concentrati nel centro/nord (a partire dal Po), la cooperazione
tecnica e istituzionale delle Regioni competenti per territorio - nella forma
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale - sia in grado di regolare,
con le opportune modificazioni, gli aspetti pianificatori del governo delle
acque e del suolo, previsti dalla Direttiva 2000/60.
Come è noto, nel sud, i bacini, dal punto di vista idrologico, presentano
per lo più grandi variazioni stagionali di portata, essendo spesso di
natura torrentizia e le Autorità di Bacino esistenti sono – salvo
una – la Liri – Garigliano – Volturno - che non a caso accorpa
già ( quasi a prefigurare un embrione di distretto) due grandi bacini
fluviali – di “ rango” regionale o interregionale.
Inoltre, la stessa definizione di bacino idrografico ( mirata, come è,
essenzialmente ai deflussi superficiali) non coglie pienamente la realtà
delle grandi unità idrogeologiche, veri e propri “giacimenti d’acqua”,
che caratterizza aree cruciali del mezzogiorno continentale – si pensi,
ad esempio, ai massicci carbonatici irpini - e rende più articolata e
complessa la realizzazione di bilanci idrici realmente utili a fini di tutela
della risorsa.
I sistemi idrici meridionali, civili ed irrigui, sono caratterizzati
da grandi reti e da interconnessioni per il trasferimento d’acqua da un
bacino all’altro, dalle sorgenti e dagli invasi sino alle aree
di utilizzo (il caso più rilevante è quello che fa capo al sistema
dell’Acquedotto pugliese, oggi AQP spa, intrecciato all’EIPLI
(vai a nota 6) ma non possono essere trascurati i
grandi acquedotti – ad esempio il Campano – molisano ed il Campano
occidentale realizzati dalla disciolta CASMEZ).
Già in questo dato naturale e nell’azione antropica che
si è sviluppata nel territorio (ci si riferisce, ad esempio , agli interventi
massicci di trasferimento di risorse tra bacini idrografici diversi attuati
, in particolare, nella prima fase dell’Intervento straordinario), viene
fuori una diversità di condizioni che richiede un’attenta ponderazione
nella definizione e nella delimitazione del Distretto o dei Distretti da identificare
e costruire nel mezzogiorno continentale, ovvero nell’identificazione
della più opportuna area territoriale/unità idrografica di programmazione
e gestione della risorsa che ne consenta la necessaria tutela.
I nuovi distretti idrografici, individuabili, per la 2000/60, anche in un organismo
esistente (art 3, n. 6 Direttiva), da noi, dunque, vanno identificati nelle
attuali Autorità di bacino di rilievo nazionale già competenti
della tutela e regolazione integrate degli usi di acqua e suolo.
Per individuare gli altri distretti si può procedere attraverso l'accorpamento
di bacini contigui o interconnessi da significativi trasferimenti di risorse
(superando la gerarchizzazione tra bacini nazionali regionali e interregionali),
sulla base di proposte aperte, da definire in sede di Conferenza Stato/Regioni
e in termini temporali perentori (massimo, entro la fine del 2004).
Una modalità che farebbe leva su processi già avviati, nel Sud,
in accordi di programma quali quello tra Puglia e Basilicata recentemente rivitalizzato.
La generalizzazione di tale strumento si avvarrebbe, dunque, di una procedura
già sperimentata
Questo tipo di scelta consentirebbe di rendere partecipi e protagoniste le Regioni,
le cui competenze sono accresciute, in particolare dopo la riforma del titolo
V della Costituzione; e porterebbe finalmente a disciplina omogenea tutti i
bacini del territorio nazionale, superando l'anomala e inefficace tripartizione
attuale di “ rango” tra bacini:
La creazione di tali strutture potrebbe, nelle fasi di avvio, avvalersi di risorse
POR per una specifica linea di accompagnamento alla applicazione della 2000/60
2.
L’assenza di strutture e piani a livello di macro area non può
essere assunto a paradigma che autorizzi sistematicamente la pratica di interventi
“ di emergenza” in occasione delle prevedibili, sistematiche crisi
che periodicamente affliggono chi “ non prevede e provvede “
D’altra parte, la stessa Unione Europea ha, nel recente rapporto di medio
termine sull’uso dei fondi strutturali, espresso l’opinione che
le gestioni straordinarie in atto debbano avere termine entro la fine del 2005,
riaprendo, dunque, il tema dell’efficacia e della qualità di governo
delle istituzioni locali meridionali come fattore cruciale dello sviluppo dei
nostri territori.
Negli ultimi anni, nel mezzogiorno, se purtroppo si è estesa ulteriormente
e allungata la durata delle gestioni straordinarie e parallele fino a diventare
‘ordinaria’, hanno faticosamente cominciato a prendere forma, anche
su interventi sulle criticità più pericolose di dissesto idrogeologico
e condizione delle acque (vai a nota
7), elementi di pianificazione di bacino (DL 180/98,
convertito con modifiche nella L.267/98: cd Sarno).
Contemporaneamente, si è generalizzato anche nel Mezzogiorno l’avvio
della riorganizzazione del governo territoriale locale del servizio idrico integrato
pubblico ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (gli
Ambiti Territoriali Ottimali: ATO), prevista dalla legge 36/94 (cd Galli) (vai
a nota 8).
In proposito, si deve rilevare che tali organismi si sono dovuti attivare in
assenza del riferimento delle coordinate che – sole – potevano offrire
i livelli istituzionali competenti in materia pianificazione della risorsa.
Gli attuali Piani d’ambito prescindono di regola dalla conoscenza delle
condizioni quali-quantitative delle acque, necessariamente da conoscere e monitorare
a scala dei bacini interessati, per poter governare in modo efficace, oltre
che corretto, la risorsa superficiale e sotterranea, innanzitutto tra i bacini
già interconnessi.
E, tuttavia, essi sono una preesistenza importante e da valorizzare.
Il piano d’ambito o, più correttamente, il programma tecnico economico
degli interventi, è, per sua natura, uno strumento di pianificazione
operativa sufficientemente dinamico da poter essere riadeguato alle condizioni
di scenario imposte dai futuri piani di tutela sino alla scala di bacino o di
distretto.
Non si tratta di ricominciare, ancora una volta, da zero.
Perciò, nel Mezzogiorno, è possibile un percorso di attuazione
della Direttiva comunitaria 2000/60 valorizzando le preesistenze secondo specifiche
modalità e processi di riforma democratica capaci di:
a) fare leva sulla esperienza dell’unica Autorità di bacino di rilievo nazionale esistente (quella del Liri-Garigliano e Volturno) (vai a nota 9) e riconsiderare alla luce della Direttiva 2000/60 le altre Autorità di bacino regionali e interregionali;
b) riconoscere, valorizzare le innovazioni avviate in alcune Regioni (innanzitutto con l’Accordo di programma del 5 agosto ’99 tra Basilicata/Puglia/Ministero LLP (vai a nota 10)), che prevede un governo unitario delle acque e due Autorità di bacino, precorrendo alcuni aspetti della stessa Direttiva 2000/60 (regolazione della risorsa tra disponibilità e impieghi e parziale distribuzione dei costi di trasferimento).
A ben guardare, dal Mezzogiorno, emerge più che
altrove il limite principale del DLGS 152/99, che pure attua
due Direttive comunitarie (vai a nota 11), rilancia
la regolazione e tutela delle acque a scala di bacino e anticipa diversi aspetti
della Direttiva 2000/60, ma ne svuota largamente la fattibilità e l’efficacia
separando i Piani regionali di tutela delle acque
(in formazione) dall’equilibrio tra disponibilità e impieghi, anche
se ne richiama la conformità (art 44).
Come se fosse possibile –dappertutto, ma innanzitutto nel Sud- realizzare
qualsiasi politica di tutela e impiego sostenibile delle acque andando per confini
amministrativi –sia pure regionali- quando opera già in termini
strutturali la interconnessione per bacini; e proprio per i trasferimenti d’acqua.
Non si tratta di una disputa accademica, ma di una scelta dalle conseguenze
sostanziali: basti pensare alla destinazione maggiore della risorsa, gli usi
irrigui, dove –al di là dell’ossequio verbale alle compatibilità
di bilancio- il governo per confini amministrativi (sia di Regioni e Province;
sia dei Comprensori di bonifica) legittima la continuazione della logica della
domanda separata dall’offerta disponibile, perfino nella lettura dei fabbisogni;
e prescinde tuttora dai grandi cambiamenti in corso nella politica agraria comunitaria
(vai a nota 12).
3. Risulta particolarmente evidente
che ogni progetto sul versante delle acque –superficiali e sotterranee-
non può venire separato dalle scelte di politica economica e territoriale
(e viceversa), perché la tutela dell’acqua (e del suolo)
ne costituisce una condizione vitale e una misura di qualità della vita
quotidiana e dello sviluppo. E quando questa inseparabilità è
ignorata o rimossa, viene colpito un diritto elementare dei cittadini, si producono
i maggiori guasti sociali e pesanti diseconomie di sistema.
Adesso, la tutela delle risorse naturali e dell’acqua in primo luogo,
costituisce un elemento centrale degli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) 2000/2006: un criterio di valutazione della conformità
agli indirizzi dei progetti integrati interregionali e regionali; una condizione
di premialità nelle verifiche dello stato di avanzamento; un indicatore
della qualità ambientale degli interventi.
Questi mesi segnano il passaggio di verifica congiunta dell’avvio dell’attuazione
della Direttiva quadro 2000/60 e di quella di metà periodo del quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006: un vincolo e una occasione per l’insieme
delle Regioni dell’Obiettivo 1 e per ciascuna di esse, alla prova diretta
della capacità progettuale e di governo, alla vigilia delle modificazioni
sostanziali che verranno dall’allargamento dell’Unione europea.
E’ perciò importante che questo nostro incontro avvenga a ridosso
di scadenze che consentono : modificazioni reali e coerenti con gli obiettivi
dichiarati innanzitutto nei Programmi Operativi Regionali (POR); di assumere
e onorare gli impegni che potranno uscire già oggi, sulla base della
ricognizione dello stato di avanzamento dei programmi, dei problemi e delle
correzioni da introdurre.
In questi anni, le Regioni hanno consolidato ed esteso poteri reali,
fino all’avvio di quella forma di federalismo cooperativo, chiamato a
realizzare obiettivi e modalità di una politica europea di sviluppo sostenibile:
rispettivamente attraverso il partenariato tra Regioni e Stato centrale nell’attuazione
del QCS; e la loro cooperazione tecnico-istituzionale nelle Autorità
di bacino.
Adesso, gli Orientamenti della Commissione europea sulla revisione di
metà periodo dei Programmi italiani dell’Obiettivo 1 (vai
a nota 13) precisano ulteriormente i criteri di verifica
e revisione degli interventi:
a) concentrazione e integrazione dei programmi;
b) decentramento sostenuto dall’adeguatezza delle strutture amministrative
a livello regionale, dall’azione di assistenza e accompagnamento delle
amministrazioni centrali, regionali e locali;
c) verificabilità dei risultati attraverso il funzionamento regolare
del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
d) spostamento dai programmi di ‘emergenza’, verso quelli
di ‘rottura’ rispetto ai progetti insufficienti e alle pratiche
inefficaci;
e) rispetto dei tempi e modalità di passaggio dalla logica ‘straordinaria’
a quella ordinaria, con l’obiettivo “di uscire completamente dall’emergenza
per la fine del 2005” (vai a nota 14).
Infine, la Commissione indica infine le azioni specifiche immediate da attuare
in seguito all’entrata in vigore della Direttiva: censimento dei bacini
idrografici e designazione delle autorità competenti ; analisi delle
caratteristiche del bacino, studio delle incidenze dell’attività
umana sullo stato delle acque; analisi economica dell’utilizzo dell’acqua;
istituzione di un registro delle zone protette (22 dicembre 2004); adozione
dei programmi operativi di vigilanza dello stato delle acque in ogni zona idrografica
(22 dicembre 2006) (vai a nota 15).
4. Quanto agli impieghi dell’acqua,
gli Orientamenti della Commissione europea rendono esplicite le conseguenze
da tirare dalla interazione tra QCS e Direttiva 2000/60: “le risorse
non ancora impegnate dovranno essere utilizzate per il miglioramento dell’attuazione
e gestione dei piani d’ambito. Inoltre, con le risorse disponibili dovrà
essere impostata la transizione verso un sistema incentrato sul bacino idrologico,
sul quale si basa la direttiva-quadro 2000/60/CE del 23 ottobre 2000….nell’ottica
di ridurre l’impatto della sua entrata in vigore.
Si tratta più specificamente di verificare in quale misura gli interventi
cofinanziati sono compatibili con gli obiettivi della direttiva-quadro e di
fare in modo che essi contribuiscano al conseguimento di questi obiettivi”
(vai a nota 16).
La lettura coordinata dei principali canali di finanziamento dell’Asse
1 (risorse naturali, comprensive di acqua e suolo) del QCS nei Programmi Operativi
Regionali (POR) e degli Accordi Programma Quadro, proposta dal DOSSIER “
Matera” curato dal Gruppo 183/SUDGEST/Tree, mette a disposizione utili
elementi di confronto e di verifica per le correzioni da introdurre in questo
passaggio dell’attuazione del QCS (allegato) (vai
a nota 17).
Va infine verificata –nelle diverse Regioni- quella che il Comitato di
sorveglianza del Dipartimento delle politiche dello sviluppo e coesione considera
la debolezza principale del primo triennio di attuazione del QCS 2000-2006:
”alla vivacità degli indicatori di sviluppo territoriale
(esportazioni, turismo, natalità imprenditoriale e occupazione) registrata
nel Mezzogiorno nel biennio 2001-2002, che testimonia una crescita superiore
alla media del Paese, si contrappone il permanere di una grave sottodotazione
infrastrutturale e di una bassa qualità dei servizi pubblici, che in
alcuni casi evidenzia addirittura un peggioramento (vai
a nota 18). Si conferma pertanto che il punto debole del Mezzogiorno
è rappresentato dal divario nella quantità e qualità dei
beni pubblici e collettivi, sia di quelle locali che di quelli in rete”(vai
a nota 19) .
Qui, un dato di lettura e di valutazione discriminante, particolarmente evidente
per i servizi idrici, viene dal grado di funzionamento ordinario dei servizi:
la capacità di assicurare l’approvvigionamento quotidiano della
risorsa, che obbliga a conoscere e tenere sotto controllo la connessione tra
i diversi impieghi, la riduzione delle perdite e delle elusioni, il riutilizzo
della risorsa e dunque la conoscenza della sua disponibilità e delle
necessità reali di adeguamento delle infrastrutture; piuttosto che partire
dal versante opposto: quello delle opere, anche con invenzioni fantasiose e
senza curiosità per il buon funzionamento della gestione (vai
a nota 20).
5. .Appare pertanto auspicabile che
l’iniziativa parta dalle stesse Regioni meridionali per:
a) promuovere -nel Mezzogiorno continentale- la formazione di una proposta di individuazione di alcune Autorità per bacini già accorpati, da affiancare ai distretti naturali di Sicilia e Sardegna, partendo dalle interconnessioni già operanti per l’acqua, integrata conle competenze sull’assetto del suolo
A nostro parere, ripetiamo, lo strumento dell’accordo di programma tra le Regioni interessate per gruppi di bacini, basato sulle scelta delle compatibilità di bilancio idrico può essere la modalità efficace per avviare nel Mezzogiorno la realizzazione degli obiettivi della Direttiva-quadro europea; oltre a costituire la premessa indispensabile per la corretta applicazione delle previsioni dell’art. 17 della legge 36/94, relativo ai trasferimenti di risorsa interregionali (vai a nota 21).
Occorre, in conclusione
a) collegare le attività conoscitive e di monitoraggio del governo dell’acqua con quella prevista per l’attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno, intanto fino alla scadenza del secondo triennio 2004-2006: tutte quante a supporto del consolidamento della capacità di autogoverno e di progettazione dell’amministrazione ordinaria di Regioni ed Enti locali del sud.
b) rafforzare le strutture esistenti territorialmente con attività di accompagnamento e supporto tecnico e finanziario (non a caso operano da anni già SOGESID, per l’acqua, e SUDGEST in termini intersettoriali), adeguandole anche nella espressione dei soggetti che ne costituiscono l’architettura istituzionale e fino a quando ciò venga riconosciuto necessario dalle Regioni interessate (vai a nota 22);
c) costruire le condizioni di governo reale della risorsa, a partire dalla scelta di commisurare l’insieme delle pressioni della domanda, di norma esorbitanti rispetto alla disponibilità della risorsa, con la realizzazione della strumentazione conoscitiva e di monitoraggio necessaria e condivisa, possibile solo a scala di Autorità di bacino/Distretto.
d)mantenere, rispetto alla formulazione dei Piani di Gestione previsti dalla Direttiva 2000/60, ( art. 13 ed allegato VII) la distinzione – che appare razionale ed efficace – presente nel nostro ordinamento tra attività di piano e attività di gestione, ai vari livelli ai quali si pone tale questione.
In ultimo poche osservazioni sulle questioni più direttamente
gestionali
Dobbiamo all’azione puntuale del Comitato di Vigilanza sull’uso
delle risorse idriche, il cui Presidente, prof. Gilberto Muraro è qui
tra noi oggi – e lo ringraziamo per questo – per animare il confronto
che si terrà nella seconda parte della mattinata, alcune tra le riflessioni
più pertinenti – anche critiche – sul processo riformatore
avviato dalla legge 36/94, generalmente conosciuta come “ Galli”.
Sulla base dei dati forniti dalle periodiche relazioni al Parlamento da parte
del Comitato – attendiamo con grande interesse quella aggiornata al 2003
dovrebbe essere disponibile a breve – risulta evidente che per il conseguimento
dell’obiettivo di “ buono stato delle acque” l’azione
più incisiva è richiesta sul comparto fognario depurativo.
La relazione valuta - su scala nazionale - all’84% della popolazione residente
l’attuale tasso di copertura del servizio fognario ed al 73% la copertura
del servizio depurativo ( tra l’altro giudicato qualitativamente insufficiente.)
In modo esplicito il comitato afferma “ … il problema della fornitura
d’acqua, grazie al richiamo drammatico che esercita in caso di scarsità
rischia di oscurare i problemi maggiori del Paese che sono legati alla raccolta
e, soprattutto, al trattamento delle acque reflue.”
La proliferazione di poteri e strutture straordinarie su tale segmento del ciclo
non è, dunque, cosa di poco conto.
E’ in atto un tentativo di svuotare i piani d’ambito e le nuove
realtà di governo democratico del ciclo idrico – che tali sono
gli ATO, della loro principale ragione di esistere.
La stessa riforma tariffaria prevista dalla 36 rischia di essere segmentata
al di fuori del controllo che solo l’assemblea degli EE.LL. permette di
esercitare.
Questo, oltre ad essere esterno ed estraneo allo spirito ed alla lettera della
2000/60, stride con una realtà che, in conclusione, descriveremo con
le parole della relazione al Parlamento del Comitato di Vigilanza:
“ A dieci anni dall’emanazione della Legge 36/94 …la riforma
è lungi dall’essere pienamente attuata ma l’esame dei dati
…consente di affermare che siamo a buon punto. Oggi ( gli ATO insediati)
interessano il 96% della popolazione; le reti e gli impianti sulle quali è
stata effettuata la ricognizione coprono l’82% della popolazione ed i
piani approvati interessano il 60%.. I soggetti gestori insediati coprono il
35% degli abitanti.
Alla luce di questi dati è possibile affermare che non solo siamo ormai
in una fase irreversibile nell’applicazione della Legge, ma si incominciano
ad intravedere nel Paese il disegno della riforma ed i suoi primi effetti sull’organizzazione
dei servizi.”
Andare verso l’Europa impone di rafforzare e valorizzare questi processi
inquadrandoli nella nuova prospettiva aperta dalla Direttiva Europea.
Note
1. GU delle Comunità europee, 22 dicembre 2000. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La Direttiva è stata modificata dalla Decisione n.2445/2001/CE sulla istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, che fissa obiettivi qualitativi e misure di riduzione delle emissioni (attuale allegato X della Direttiva).
2. Scadenze successive fissate dalla Direttiva agli Stati membri: 2004: analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque del distretto; 2006: realizzazione dei programmi di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee; 2006-8: realizzazione delle modalità di consultazione; 2009: adozione del Piano di gestione del bacino idrografico; 2010: provvedimenti di recupero dei costi relativi ai servizi idrici; 2012: applicazione del programma delle azioni del Piano; 22013: revisione e aggiornamento delle analisi e dei dati raccolti a scala di distretto; 2015: esame dei risultati e dichiarazione del buono stato di salute delle acque, revisione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini.
3. “L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale” (dal preambolo della Direttiva).
4. distretto idrografico: “area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere….(come) la principale unità per la gestione dei bacini idrografici” (Direttiva, art 3, n.15).
5. “La politica della Comunità europea in materia di ambiente...è fondata sui principi di precauzione dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ’chi inquina paga’” (ART 17 Trattato dell’Unione).
6. L’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP, ora AQP spa) viene istituito nel 1919 (RDL n.2060), dopo la legge 245/1902 istitutiva del Consorzio per l’acquedotto pugliese.
7. Lo stesso Asse 1 (risorse naturali) del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, considera insieme acqua e suolo: Dossier preparato per il convegno, a cura del Gruppo 183, SUDGEST, Tree, coordinato da Maurizio Zandri, pag 9.
8. Sullo stato di attuazione della legge sui servizi idrici, v. l’ultima Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, Roma, luglio 2003.
9. V. la relazione al convegno di Giuseppe D’Occhio: L’esperienza di una Autorità di bacino nazionale, il Liri-Garigliano e Volturno.
10. Accordo di programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia, il Ministero dei Lavori Pubblici, sul governo coordinato delle acque dei bacini gravitanti nelle due regioni: finora il solo caso di applicazione congiunta dei criteri di sistema previsti dalla legge 183/89 sulla difesa del suolo e di tutela della qualità delle acque e di quella sui servizi idrici per i trasferimenti d’acqua da un bacino all’altro (36/94, art 17): v. Atti del convegno: Governo e gestione delle acque nel Mezzogiorno, dopo l’Accordo di programma Basilicata/Puglia/Ministero LLPP, promosso dal Gruppo 183, SUDGEST, Regioni Puglia e Basilicata, Roma 26 ottobre 1999.
11. DLGS 152/99 e successive modifiche: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
12. V. la relazione di Luigi Borrelli e Antonio Picchi: La Direttiva quadro e la sfida nel settore agricolo al convegno "L’acqua a metà del guado "La seconda fase del Q.C.S. 2000-2006 e l'applicazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE"" (Matera, 30 gennaio 2004 )
13. Commissione europea: Orientamenti sulla revisione di metà periodo dei programmi italiani dell’Obiettivo 1, documento di lavoro, 23 ottobre 2003.
14. Orientamenti cit, pagg 6-10.
15. Il documento contiene indicazioni puntuali anche sul versante, interdipendente con la tutela delle acque, della prevenzione del rischio idrogeologico e delle catastrofi naturali; come per la Protezione civile, attraverso il rafforzamento dei servizi per la gestione e l’attuazione dei piani d’emergenza ed il miglioramento del sistema di prevenzione dei rischi: Orientamenti cit, pagg 11-12.
16. Orientamenti cit, pag 11.
17. Dossier cit, a cura del Gruppo 183, SUDGEST, Tree, coordinato da Maurizio Zandri, pagg 9-11.
18. V. l’interessante verifica su 19 casi di successo dei Patti territoriali, in prevalenza concentrati nelle Regioni dell’Obiettivo 1, promossa dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, nell’ambito del PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” del QCS 2000-2006: La lezione dei Patti territoriali per la progettazione integrata territoriale nel Mezzogiorno, ricerca coordinata da Piera Magnatti, Gianfranco Viesti, Carlo Trigilia e diretta da Francesco Ramella: Rapporto finale, febbraio 2003.
19. Relazione del Comitato di sorveglianza del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione: Stato di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, Obiettivo 1, marzo 2003, pag 10.
20. Si veda, per i fabbisogni della Puglia, la ricorrente riproposizione di grandi opere di trasferimento, a prescindere dagli effetti sui bacini di provenienza, a partire da quelli più lontani, come il progetto di trasferimento d’acqua dall’Albania: La gestione ottimale del ciclo completo delle acque, a cura di EAAP, Compagnie générale des eaux, Energia e ambiente-Italservizi, Il Sole/24 ore, Milano 1993.
21. Il DPCM del 4 marzo 1996, Disposizioni in materia di risorse idriche, fissa con chiarezza criteri e modalità di attuazione. V. in particolare: Criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d’acqua per il consumo umano, in GU 14 marzo 1996, pagg 11-18.
22. V. Dossier cit, pagg 12-14.