Regione Campania - Provincia di Napoli - ATO Ca 1 Calore Irpino - ATO Ca 2 Napoli Volturno - ATO Ca 3 Sarnese Vesuviano - ATO Ca 4 Sele
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Proposta di Lavoro
finalizzata al recepimento della Direttiva Comunitaria 2000/60
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua
(Giuseppe D’Occhio - AdB Liri-Garigliano e Volturno)
Scopo della Direttiva Comunitaria 2000/60 è “l’individuazione di azioni strategiche per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee”, al fine di:
- preservarle da un ulteriore deterioramento e di proteggere gli ecosistemi
acquatici e terrestri;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione e salvaguardia
delle risorse idriche;
- assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento;
- continuare a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità;
- contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
La stessa, all’art. 3 definisce quale area di riferimento
il “distretto idrografico”, identificato quest’ultimo (art.
2 punto 15) come l’area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.
Al punto 13 dell’art.2 definisce il bacino idrografico come il territorio
nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso fiumi, torrenti ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario
o delta. Il “distretto idrografico” costituisce, pertanto, la principale
unità per la gestione di bacini idrografici e gli Stati membri individuano
i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e ai fini dell’attuazione
della direttiva li assegnano a singoli distretti idrografici.
Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici
di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grande, oppure unificare
piccoli bacini limitrofi.
Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un unico bacino
idrografico esse vengono individuate ed assegnate al distretto idrografico più
vicino e più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate
al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più
consoni.
L’obiettivo che la direttiva si pone è il coordinamento delle disposizioni
amministrative all’interno del distretto. A tale scopo gli Stati membri
provvedono ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, in primo luogo
l’individuazione dell’autorità competente, per l’applicazione
delle norme previste dalla direttiva all’interno di ciascun distretto.
Ai fini della direttiva, quindi, “gli Stati membri dell’Unione
europea possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale
o internazionale esistente” (art. 3, n. 6). Nel nostro ordinamento
“tale organismo” è da identificare nelleAutorità di
Bacino di rilievo Nazionali, preposte alla tutela e regolamentazione integrata
degli usi di acqua e suolo ed esistenti dal 1990.
Queste, pertanto, avendo già acquisito ampie esperienze nella pianificazione
e programmazione delle risorse idriche in ambiti di applicazione di area vasta,
rappresentano i soggetti maggiormente idonei ad assumere il ruolo di “Autorità
competente” per i distretti idrografici
L’esperienza acquisita dalle Autorità di Bacino Nazionali è
frutto dell’avvio di un .processo di grande rilevanza in merito alla pianificazione
e programmazione delle risorse idriche che si è avuto nel nostro paese
proprio a partire dalla Legge Quadro 183/89 e, successivamente, proseguito con
la Legge 36/94 e D.L.vo 152/99. In particolare la Legge 183/89 ha considerato
in forma integrata la risorsa “suolo, acqua e ambiente”
nell’ambito dell’ecosistema di bacino, superando pertanto le frammentazioni
amministrative e consentendo la realizzazione delle attività di pianificazione
e programmazione in un ambito più consono agli aspetti delle risorse
di cui sopra.
La Legge 36/94, affermando “la pubblicità” di tutte le acque
e l’obbligo di assicurare la riproducibilità della risorsa, focalizza
l’attenzione sull’uso e la gestione della risorsa stessa e sui servizi
idrici, al fine di garantire ad ogni cittadino di acque di buona qualità
a costo contenuto ed un servizio idrico efficiente.
La Legge 36/94 affida proprio alle Autorità di Bacino il “governo”
della risorsa idrica attraverso lo strumento del bilancio idrico. Con il D.Lvo
152/99, che recepisce con ritardo alcune direttive sul trattamento delle acque
reflue urbane e sulla protezione delle acque da fonti di inquinamento, sono
stati, in parte, anticipati alcuni contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60
in merito agli aspetti qualitativi della risorsa idrica.
Tuttavia l’applicazione del D.Lvo 152/99 ha in parte “azzerato” quella innovazione che la Legge 183/89 aveva introdotto sulla “unità fisiografica”, determinando delle discrasie, che svuotano di ruolo ordinatore lo strumento di pianificazione di bacino, in particolar modo quando è necessario affrontare il “governo delle acque” secondo il corretto percorso del bilancio quali-quantitativo della risorsa idrica.
Con riferimento all’Italia, anticipando in parte alcuni
punti della Direttiva Comunitaria 2000/60, in applicazione della legge 183/89
i bacini idrografici sono già stati individuati così come sono
state individuate le autorità competenti: autorità di bacino
nazionali, interregionali e regionali a cui spetta il compito di pianificare
e programmare le azioni, tra l’altro, per la difesa, salvaguardia e governo
della risorsa idrica.
C’è da sottolineare che l’identificazione dei distretti idrografici
con le Autorità di Bacino va rivista in una logica complessiva “di
pianificazione e programmazione” e quindi in un processo di riorganizzazione
tecnico/amministrativa/operativa; a cui va affiancato il processo “di
gestione della risorsa idrica” che coinvolge un numero rilevante
di organismi.
Rispetto ai “Piani di gestione” previsti dalla Direttiva Comunitaria
2000/60 (art. 13) occorre mantenere la distinzione, già presente nei
nostri ordinamenti, tra “pianificazione e programmazione della risorsa
idrica”, compiti delle Autorità di Bacino e Regioni, e tra
“governo e gestione dei servizi idrici”, provvedendo però
ad una
riorganizzazione delle loro competenze e dei vari soggetti individuati nel susseguirsi
dei molteplici strumenti legislativi.
L’identificazione delle Autorità di Bacino con “l’Autorità
competente per i Distretti idrografici” comporta la necessità
di rafforzare lo strumento della pianificazione (indirizzi, criteri, monitoraggio,
controllo) in testa alle Autorità di Bacino, quali organismi tecnico/istituzionali
(sentenza Corte Costituzionale n° 85 febbraio 90); in quanto è proprio
questo strumento di pianificazione che assicura il “governo della
risorsa idrica superficiale e sotterranea”, facendo ruotare il tutto
intorno al fulcro principale rappresentato dal bilancio idrico inteso come rapporto
tra offerta/disponibilità ed uso. Bilancio idrico che dovrà necessariamente
far riferimento ad una unità fisiografica che supera i limiti amministrativi
e del bacino idrografico.
Il corretto governo della risorsa idrica non può prescindere, inoltre,
dal riordino delle “concessioni di derivazione”, aspetto
anche questo da affrontare congiuntamente e di concerto tra Regioni ed Autorità
di Bacino in ambito fisiografico più ampio dei limiti amministrativi
e dello stesso limite di bacino idrografico.
È necessario, quindi, individuare un’Autorità che oltre alla pianificazione e programmazione, relativamente al governo delle risorse idriche:
- si adoperi affinché la pianificazione si realizzi attraverso una “stratificazione”;
- soddisfi, di volta in volta, le esigenze territoriali locali in linea con il programma individuato ad ampia scala;
- interloquisca con i vari soggetti coinvolti, siano essi pubblici che privati con funzione di gestione.
Sarebbe, inoltre, deleterio e controproducente affidare agli
Enti Gestori del servizio idrico (a carattere puramente imprenditoriale) il
compito della politica delle acque, in quanto ciò potrebbe condurre ad
una politica ambientale legata strettamente alle esigenze locali dell’offerta
d’acqua.
Pertanto appare opportuno che all’allocazione delle risorse idriche, alla
disciplina delle diverse attività dovrebbe provvedere un’”Autorità
di governo” che si pone come il responsabile per l’attuazione
delle politiche delle acque e che non rappresenti una dellesi sono sviluppate.
Questa “Autorità di governo” deve dar corpo, e quindi operatività,
ad un patrimonio tecnico-professionale già disponibile che con adeguata
formazione, strutturazione ed opportuna aggregazione possa rappresentare quelle
capacità
pianificatorie e programmatorie che ancorate alla realtà ne determinano
uno sviluppo socio-economico nel rispetto dell’offerta territoriale.
In relazione, quindi, alla funzione di pianificazione e programmazione è
quanto mai opportuno che queste siano delegate a chi svolge questi compiti e
che pertanto possa continuare a svolgere, rafforzando il “governo delle
risorse”.
Occorre pertanto individuare un soggetto che non si identifichi con uno a carattere
imprenditoriale che mira prettamente alla gestione delle risorse, ma che sia
un soggetto che limitandosi all’attività di sola pianificazione
e programmazione si pone quale responsabile del conseguimento degli obiettivi.
Nel nostro paese compiti di pianificazione e programmazione sono affidati alle
Autorità di Bacino (L. 183/89) (organi questi tecnici/operativi formati
da Ministeri e Regioni), le quali, tra l’altro, debbono assicurare, una
intercorrelazione fra i vari piani di settore affinché si realizzi il
piano di bacino.
In particolare va sottolineata la correlazione tra i piani in materia di acque
ed i piani specifici territoriali e di sviluppo economico, in quanto anche se
i primi devono tener conto delle specifiche esigenze territoriali, economiche
e sociali, essi tuttavia pongono a loro volta condizioni e vincoli legati al
carattere di variabilità e vulnerabilità dei corpi idrici superficiali
e sotterranei.
Comunque, le considerazioni fin qui brevemente esposte, portano a riflettere
su due aspetti fondamentali:
- il primo, che l’attuale configurazione delle Autorità di Bacino non permette il completo svolgimento di simili funzioni;
- il secondo che nel nostro paese, nel quale esistono rilevanti poteri locali, accentrare tutto in un solo soggetto risulta alquanto difficile.
Pertanto occorre individuare una soluzione che ponendosi gli
obiettivi prima delineati sia confacente alla “realtà politica,
territoriale, sociale ed economica” del nostro paese.
Una simile soluzione si potrebbe tradurre in una “operatività”
che vede un grosso coinvolgimento delle varie istituzioni territoriali nel settore
acque con una “sensibile presenza e/o riorganizzazione” delle Autorità
di Bacino, che potrebbero configurarsi, nel
perseguimento del processo già intrapreso, in:
- soggetti istituzionali autorevoli che intervengono nelle risoluzioni dei problemi;
- soggetti che fungono da “anello di congiunzione” fra i piani e i programmi propri degli Enti Locali;
- soggetti operativi, che attraverso le proprie azioni ed attività possono incidere sulle scelte fisico-ambientali ed economiche;
- soggetti che curano gli interessi della collettività; - soggetti che svolgono un ruolo ben definito sia di “educazione ambientale” sia di promulgazione di “innovazioni tecnologiche”.
Solo ricoprendo questi ruoli le Autorità di Bacino possono
candidarsi come “Autorità per il governo delle acque”, così
da rispondere e colmare una serie di “vuoti” evidenziati nel corso
degli anni da vari dettati e norme esplicative ad oggi predisposte relativamente
alle risorse idriche, lasciando ad altri soggetti la “questione gestione
risorse idriche” (Regioni, Servizi idrici, Consorzi di Bonifica,
Enti di irrigazione, ecc.).
Tale scenario però presuppone un grande sforzo e volontà istituzionale,
al fine di mettere a sistema e far colloquiare i soggetti individuati nella
logica della cooperazione e partenariato tecnico-istituzionale tra Regioni e
Stato centrale.
Ritornando all’individuazione del distretto idrografico
e relative individuazioni di strutture operative, nel nostro territorio sono
attualmente operanti le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali
e Regionali.
Tali Autorità potrebbero essere individuate ai fini dell’attuazione
della direttiva assegnando, così, i bacini stessi ai distretti idrografici.
Ovviamente non si può trattare di una semplice equivalenza tra bacini
idrografici e distretti. Deve essere piuttosto un’operazione tesa al consolidamento
del sistema della difesa del suolo e del governo della risorsa idrica attraverso
l’introduzione su tutto il territorio nazionale del modello di cooperazione
fra Stato, Regioni ed Autonomie locali attuato dalle Autorità di Bacino
Nazionali, i cui risultati sul piano dell’attuazione della legge 183/89
sono stati di gran lunga superiori a quelli delle Autorità di Bacino
Interregionali e Regionali, come è stato messo in evidenza autorevolmente
dal lavoro svolto dal Comitato paritetico delle Commissioni 13a del Senato
con la VIII della Camera dei deputati anno 1998 .(Lavoro parlamentare, quest’ultimo
che tenne conto delle proposte avanzate dalle varie Autorità di Bacino
che anticiparono quanto già riportato nella presente nota).
Le autorità di bacino nazionali sono: Po, Adige, Alto
Adriatico, Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno.
Le autorità interregionali sono: Fissero Tartaro Canalbianco,
Lemene, Magra, Reno, Conca Marecchia, Fiora, Tronto, Sangro, Trigno Saccione
Biferno, Sele, Basilicata, Lao, Puglia.
Le autorità regionali sono: Veneto-Sile pianura tra
Piave e Livenza, Veneto-laguna di Venezia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Bacini
Romagnoli, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania NO, Campania Sarno, Campania
dx Sele, Campania sx Sele, Calabria, Sicilia, Sardegna.
In via tecnica la soluzione ottimale è accomunare innanzitutto
ai bacini nazionali i bacini regionali ed interregionali che ricadono nelle
regioni appartenenti ai bacini nazionali medesimi.
E’ possibile, pertanto, ipotizzare sempre in via tecnica una aggregazione
di bacini nazionali (criterio peraltro già utilizzato in sede di attuazione
della Legge 183/89) con creazione sul territorio nazionale (ad esclusione delle
isole) di tre distretti.
Come in parte anticipato nella documentazione elaborata dal primo citato Comitato
Paritetico Commissioni Senato camera.
L’attuabilità della proposta comunque richiede un’approfondita
analisi sui sistemi fluviali sui complessi idrogeologici e sugli interscambi
di risorsa idrica tra Regioni ed Autorità di Bacino ed a tutti quegli
aspetti connessi all’analisi economica dell’utilizzazione idrica.