Gruppo 183 - IEFE Bocconi - Legambiente

Convegno:
L'attuazione della Direttiva Comunitaria sulle acque (2000/60) in Italia
Sfide e opportunità per una politica sostenibile dell'acqua in Italia

Milano, 17 ottobre 2003


L'attuazione della Direttiva 2000/60 nei paesi dell'UE: un'analisi comparativa

Intervento di:

Barbara Pozzo , Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Grazie signor Presidente, i risultati che vado ad esporre sono i primi frutti di una ricerca sviluppata da un gruppo di studiosi italiani e stranieri da me coordinato nell'ambito dei progetti di ricerca che si sviluppano all'interno di un'area economico-giuridica di fondazione Lombardia per l'Ambiente, istituzione che ha patrocinato l'incontro di oggi. La ricerca mira a mettere a fuoco le tecniche normative, le soluzioni concrete, le problematiche affrontate all'interno dei diversi ordinamenti europei per l'attuazione della direttiva-quadro acque, al fine di monitorare il processo di armonizzazione del diritto in corso in questo settore. Deve infatti essere ricordato  che nonostante sia stato adottato uno specifico documento mirante a delineare una strategia comune per l'attuazione della direttiva-quadro, intitolato "a common strategy on the implementation of the water … directive", già il 2 maggio 2001, la responsabilità e la competenza per l'attuazione della direttiva-quadro spettano pur sempre ai singoli stati membri, secondo il principio generale stabilito dall'articolo 249, terzo comma, del Trattato Cee, per cui la direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando sempre la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Sono perciò possibili, e saranno senza dubbio nel concreto presenti, differenze attuative all'interno degli stati membri per quanto concerne la disciplina della direttiva quadro che a noi piacerebbe osservare e misurare.

L'articolo 24 della direttiva prevede che gli stati mettano in vigore le disposizioni legislative regolamentari, amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la commissione. Al momento solo 3 stati hanno dato questa informazione alla commissione, l'Austria, la Germania e l'Irlanda. Tuttavia altri stati stanno lavorando alacremente alla attuazione della direttiva, ed in particolare in Francia e in Gran Bretagna il processo di consultazione dei vari stakeholder  è stato molto ampio e sono pronti progetti di legge importanti che verranno presto promulgati.

Tra i paesi che hanno già dato attuazione alla direttiva quadro (ricordo Germania Austria e Irlanda) sono rinvenibili sostanziali differenze per quanto concerne lo strumento d'attuazione, e ciò in dipendenza del fatto che il paese in questione avesse già una disciplina generale sulle acque, oppure invece avesse scelto la via delle diverse discipline settoriali per quanto concerne le risorse idriche e che il paese avesse una struttura federale unitaria e in che ambito rientrasse la competenza disciplinare la materia. La Germania ha quindi dato attuazione alla direttiva effettuando una novella del Waseraus…geselschaft, una novella entrata in vigore già il 25 giugno del 2002, e il Waseraus…geselschaft come legge federale cosiddetta cornice, in vigore già dal 1957, è stato modificato nel senso di introdurvi i principi portanti della direttiva, come il concetto di bacino, di distretto idrografico, lasciando poi ai wassergeselschaft dei singoli lander, a cui la costituzione tedesca riconosce la competenza, così come a successivi regolamenti e decreti, di definire i dettagli attuativi […] 

Per mantenere una certa uniformità all'interno dei diversi lander tedeschi sono stati elaborati dei modelli legislativi, a cui i diversi lander potranno poi rifarsi. In Austria il discorso è stato pressoché identico, è stata data attuazione alla direttiva, riformando anche qui una legge quadro federale, il Wassergeselschaft del 59, con una novella che è entrata in vigore il 28 agosto di quest'anno, ma occorrerà di nuovo verificare come verranno attuate a livello di singole regioni austriache con i diversi regolamenti, quindi con una legislazione secondaria, i diversi punti toccati dalla direttiva. Diverso il discorso da fare per l'Irlanda, che non conosceva una disciplina generale sulle acque ma una legislazione concernente le risorse idriche caratterizzata da forte settorialità. Qui l'attuazione alla direttiva è stata data mediante la modifica di tutta una serie di regulation, quindi di una legislazione secondaria già in vigore, concernente la qualità delle acque, la protezione delle risorse idriche nei confronti delle sostanze pericolose; la protezione dall'inquinamento idrico derivante dagli usi agricoli.

Passando poi ad una rapida occhiata a quelli che sono i due progetti importanti che adesso si discutono in Francia e in Gran Bretagna, vorrei appunto concentrarmi su questi due paesi perché sembrano essere quelli che maggiormente hanno dibattuto la questione dell'attuazione.

In Francia vi è un progetto di legge che è già stato approvato in prima lettura dall'Assemblee National, e in Francia il discorso della disciplina delle acque ha una storia abbastanza particolare, nel senso che già dal 1964 una loi sur l'eau si basava già sul concetto di bacino idrografico e suddivideva tutto l'intero territorio in sei bacini. Nel '92 una nuova legge intitolata nello stesso modo prevedeva che gli obiettivi e le attività inerenti alle risorse acquatiche dovessero essere contenute in un documento redatto per ogni singolo bacino idrografico che doveva contenere c.d. linee guida per la gestione delle acque. Questi chemax directeur dell'amenagement e de la gestion des eaux presentati nel 1997 per ogni bacino idrografico contengono obiettivi di lungo periodo da realizzarsi per ogni singolo bacino, così come un piano di gestione per il singolo bacino per un periodo di 15 anni. Nel progetto di legge adesso in discussione, la funzione, l'importanza di questi chemax viene riconfermata perché verranno utilizzati ai fini dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13 della Direttiva. Il progetto di legge attualmente in discussione mira soprattutto a specificare alcuni aspetti dell'attuale normativa francese per fare in modo che questa corrisponda alle richieste comunitarie, ed in particolare vengono identificate strutture e autorità che dovrebbero far fronte alla gestione della nuova disciplina, e in particolare i prefet coordinateur du bacin  e il committee de bacin. Passando infine rapidamente a quanto avviene in Gran Bretagna, si dovrà osservare che qui la trasposizione della direttiva avverrà senz'altro per via regolamentare, ossia mediante una elaborazione di una legislazione secondaria. Il Department  of Invariament Food and Rural Affairs ha già pubblicato tre poderosi consultations papers in cui sono stati sentiti diversi stakeholder, ascoltati e presi in considerazioni i diversi punti di vista, il primo di questi consultation papers pubblicato nel marzo del 2001 mira soprattutto a mettere a frutto quella che è stata l'esperienza dell'environmental agency in Inghilterra e in Galles e della Scottish environment agency per quello che riguarda la Scozia. Vi è da ricordare che l'environmental agency  usa attualmente delle delimitazioni idrologiche elaborate sin dal 1973 con il water act, e che l'adozione di una gestione basata sui bacini idrologici non è nuova per Inghilterra e Galles ma lo è assolutamente per la Scozia. Tale gestione dei bacini idrografici è stata sinora affrontata mediante i cosiddetti local environment agency plans (LEAPS) che stabiliscono un piano di azione integrato per gestire l'ambiente, inteso come suolo, acqua e aria, a livello locale per un periodo di 5 anni. Pur essendo simili concettualmente questi leaps, leaps e distretti ideologici presi in considerazione dalla direttiva, questi divergono sostanzialmente per la non obbligatorietà dei leaps. Si tratta quindi di strumenti non vincolanti, volontari, che fondano la loro validità sull'accordo preso tra le diverse parti interessate.

L'ultimo consultation paper è apparso nell'agosto di quest'anno e prevede già un progetto di legge, un progetto di attuazione, che al momento peraltro riguarda soltanto Inghilterra e Galle, proprio per i motivi e le difficoltà che ho accennato prima  per quanto concerne la Scozia.

Concludendo la ricerca è solo agli inizi, ma si tratterà senz'altro di un cosiddetto on going process, di un monitoraggio permanente delle diverse scelte attuative, e noi crediamo che potrà svolgere un buon ruolo di incentivo di stimolo e di ispirazione, grazie.



(trascrizione del testo non ancora verificata dal relatore)