Gruppo 183 - IEFE Bocconi - Legambiente
Convegno:
L'attuazione della Direttiva
Comunitaria sulle acque (2000/60) in Italia
Sfide e opportunità per una
politica sostenibile dell'acqua in Italia
Milano, 17 ottobre 2003
L'attuazione della Direttiva 2000/60 nei paesi dell'UE: un'analisi comparativa
Intervento di:
Barbara Pozzo , Fondazione Lombardia per l'Ambiente
Grazie signor
Presidente, i risultati che vado ad esporre sono i primi frutti di una ricerca
sviluppata da un gruppo di studiosi italiani e stranieri da me coordinato
nell'ambito dei progetti di ricerca che si sviluppano all'interno di un'area
economico-giuridica di fondazione Lombardia per l'Ambiente, istituzione che ha
patrocinato l'incontro di oggi. La ricerca mira a mettere a fuoco le tecniche
normative, le soluzioni concrete, le problematiche affrontate all'interno dei
diversi ordinamenti europei per l'attuazione della direttiva-quadro acque, al
fine di monitorare il processo di armonizzazione del diritto in corso in questo
settore. Deve infatti essere ricordato
che nonostante sia stato adottato uno specifico documento mirante a
delineare una strategia comune per l'attuazione della direttiva-quadro,
intitolato "a common strategy on the
implementation of the water … directive", già il 2 maggio 2001, la
responsabilità e la competenza per l'attuazione della direttiva-quadro spettano
pur sempre ai singoli stati membri, secondo il principio generale stabilito
dall'articolo 249, terzo comma, del Trattato Cee, per cui la direttiva vincola
lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
salva restando sempre la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
e ai mezzi. Sono perciò possibili, e saranno senza dubbio nel concreto presenti,
differenze attuative all'interno degli stati membri per quanto concerne la
disciplina della direttiva quadro che a noi piacerebbe osservare e
misurare.
L'articolo 24 della
direttiva prevede che gli stati mettano in vigore le disposizioni legislative
regolamentari, amministrative, necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la
commissione. Al momento solo 3 stati hanno dato questa informazione alla
commissione, l'Austria, la Germania e l'Irlanda. Tuttavia altri stati stanno
lavorando alacremente alla attuazione della direttiva, ed in particolare in
Francia e in Gran Bretagna il processo di consultazione dei vari
stakeholder è stato molto ampio e
sono pronti progetti di legge importanti che verranno presto promulgati.
Tra i paesi che hanno
già dato attuazione alla direttiva quadro (ricordo Germania Austria e Irlanda)
sono rinvenibili sostanziali differenze per quanto concerne lo strumento
d'attuazione, e ciò in dipendenza del fatto che il paese in questione avesse già
una disciplina generale sulle acque, oppure invece avesse scelto la via delle
diverse discipline settoriali per quanto concerne le risorse idriche e che il
paese avesse una struttura federale unitaria e in che ambito rientrasse la
competenza disciplinare la materia. La Germania ha quindi dato attuazione alla
direttiva effettuando una novella del Waseraus…geselschaft, una novella entrata
in vigore già il 25 giugno del 2002, e il Waseraus…geselschaft come legge
federale cosiddetta cornice, in vigore già dal 1957, è stato modificato nel
senso di introdurvi i principi portanti della direttiva, come il concetto di
bacino, di distretto idrografico, lasciando poi ai wassergeselschaft dei singoli
lander, a cui la costituzione tedesca riconosce la competenza, così come a
successivi regolamenti e decreti, di definire i dettagli attuativi […]
Per mantenere una
certa uniformità all'interno dei diversi lander tedeschi sono stati elaborati
dei modelli legislativi, a cui i diversi lander potranno poi rifarsi. In Austria
il discorso è stato pressoché identico, è stata data attuazione alla direttiva,
riformando anche qui una legge quadro federale, il Wassergeselschaft del 59, con
una novella che è entrata in vigore il 28 agosto di quest'anno, ma occorrerà di
nuovo verificare come verranno attuate a livello di singole regioni austriache
con i diversi regolamenti, quindi con una legislazione secondaria, i diversi
punti toccati dalla direttiva. Diverso il discorso da fare per l'Irlanda, che
non conosceva una disciplina generale sulle acque ma una legislazione
concernente le risorse idriche caratterizzata da forte settorialità. Qui
l'attuazione alla direttiva è stata data mediante la modifica di tutta una serie
di regulation, quindi di una legislazione secondaria già in vigore, concernente
la qualità delle acque, la protezione delle risorse idriche nei confronti delle
sostanze pericolose; la protezione dall'inquinamento idrico derivante dagli usi
agricoli.
Passando poi ad una
rapida occhiata a quelli che sono i due progetti importanti che adesso si
discutono in Francia e in Gran Bretagna, vorrei appunto concentrarmi su questi
due paesi perché sembrano essere quelli che maggiormente hanno dibattuto la
questione dell'attuazione.
In Francia vi è un
progetto di legge che è già stato approvato in prima lettura dall'Assemblee
National, e in Francia il discorso della disciplina delle acque ha una storia
abbastanza particolare, nel senso che già dal 1964 una loi sur l'eau si basava già sul concetto
di bacino idrografico e suddivideva tutto l'intero territorio in sei bacini. Nel
'92 una nuova legge intitolata nello stesso modo prevedeva che gli obiettivi e
le attività inerenti alle risorse acquatiche dovessero essere contenute in un
documento redatto per ogni singolo bacino idrografico che doveva contenere c.d.
linee guida per la gestione delle acque. Questi chemax directeur
dell'amenagement e de la gestion des eaux presentati nel 1997 per ogni bacino
idrografico contengono obiettivi di lungo periodo da realizzarsi per ogni
singolo bacino, così come un piano di gestione per il singolo bacino per un
periodo di 15 anni. Nel progetto di legge adesso in discussione, la funzione,
l'importanza di questi chemax viene riconfermata perché verranno utilizzati ai
fini dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13
della Direttiva. Il progetto di legge attualmente in discussione mira
soprattutto a specificare alcuni aspetti dell'attuale normativa francese per
fare in modo che questa corrisponda alle richieste comunitarie, ed in
particolare vengono identificate strutture e autorità che dovrebbero far fronte
alla gestione della nuova disciplina, e in particolare i prefet coordinateur du
bacin e il committee de bacin.
Passando infine rapidamente a quanto avviene in Gran Bretagna, si dovrà
osservare che qui la trasposizione della direttiva avverrà senz'altro per via
regolamentare, ossia mediante una elaborazione di una legislazione secondaria.
Il Department of Invariament Food
and Rural Affairs ha già pubblicato tre poderosi consultations papers in cui
sono stati sentiti diversi stakeholder, ascoltati e presi in considerazioni i
diversi punti di vista, il primo di questi consultation papers pubblicato nel
marzo del 2001 mira soprattutto a mettere a frutto quella che è stata
l'esperienza dell'environmental agency in Inghilterra e in Galles e della
Scottish environment agency per quello che riguarda la Scozia. Vi è da ricordare
che l'environmental agency usa
attualmente delle delimitazioni idrologiche elaborate sin dal 1973 con il water
act, e che l'adozione di una gestione basata sui bacini idrologici non è nuova
per Inghilterra e Galles ma lo è assolutamente per la Scozia. Tale gestione dei
bacini idrografici è stata sinora affrontata mediante i cosiddetti local
environment agency plans (LEAPS) che stabiliscono un piano di azione integrato
per gestire l'ambiente, inteso come suolo, acqua e aria, a livello locale per un
periodo di 5 anni. Pur essendo simili concettualmente questi leaps, leaps e
distretti ideologici presi in considerazione dalla direttiva, questi divergono
sostanzialmente per la non obbligatorietà dei leaps. Si tratta quindi di
strumenti non vincolanti, volontari, che fondano la loro validità sull'accordo
preso tra le diverse parti interessate.
L'ultimo consultation
paper è apparso nell'agosto di quest'anno e prevede già un progetto di legge, un
progetto di attuazione, che al momento peraltro riguarda soltanto Inghilterra e
Galle, proprio per i motivi e le difficoltà che ho accennato prima per quanto concerne la Scozia.
Concludendo la
ricerca è solo agli inizi, ma si tratterà senz'altro di un cosiddetto on going
process, di un monitoraggio permanente delle diverse scelte attuative, e noi
crediamo che potrà svolgere un buon ruolo di incentivo di stimolo e di
ispirazione, grazie.