Gruppo 183 - IEFE Bocconi - Legambiente
Convegno:
L'attuazione della Direttiva
Comunitaria sulle acque (2000/60) in Italia
Sfide e opportunità per una
politica sostenibile dell'acqua in Italia
Milano, 17 ottobre 2003
Tavola rotonda:
Proposte e strategie per una politica sostenibile dell'acqua in Italia
Intervento di:
Salvatore DE GIORGIO, Direttore Direzione Pianificazione delle risorse idriche Regione Piemonte, in sostituzione di Ugo Cavallera, Coordinatore
degli Assessori all'Ambiente per la Conferenza delle Regioni
Buongiorno a tutti. Porto agli
Organizzatori del Convegno ed a tutti i presenti il saluto dell'Assessore Ugo
Cavallera, impegnato per motivi istituzionali presso il nostro Consiglio Regionale.
Prima di formulare una mia risposta alla domanda posta dal Coordinatore, Dott.
Gavioli, " cosa si può fare, cosa si deve fare ", vorrei alleviare il pessimismo
espresso stamane dal Prof. Massarutto, là dove affermava che l'Italia è all'anno
zero, e che non è assolutamente pronta ad accettare la sfida lanciata con la
Direttiva quadro 2000/60. Evidentemente utilizza un livello di conoscenze piuttosto
limitato e datato.
Collegandomi a quanto precedentemente espresso dal Collega Dott. Bortone dell'Emilia
Romagna, vorrei tranquillizzarla sul fatto che molte Regioni non sono all'anno zero,
anzi sono assolutamente in grado di portare fino in fondo gli impegni loro assegnati
dal decreto legislativo 152/1999 e dalla direttiva quadro 2000/60. Abbiamo
praticamente raggiunto il traguardo delineato dal decreto legislativo ed in buona
parte anche quello delineato dalla direttiva quadro.
Volendoci riferire al solo concetto del Deflusso minimo vitale ( DMV ) o della
Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ), per quanto concerne la Regione Piemonte
Le devo dire che il primo è normalmente calcolato ed imposto in tutte le nuove
concessioni sin dal 1995, mentre per quanto riguarda la VAS, l'evento delle Olimpiadi
invernali del 2006 è stato sottoposto - penso per la prima volta a livello nazionale
- a specifica valutazione ambientale strategica.
I risultati di una simile valutazione della manifestazione hanno guidato e guidano
tuttora la fase di programmazione, di progettazione, di realizzazione e di monitoraggio
di tutti gli interventi e le azioni che garantiranno lo svolgimento delle olimpiadi
invernali in condizioni ambientali ottimali.
Nel rispondere poi al Coordinatore dott. Gavioli, devo esprimere un fermo dissenso
nei confronti dell'affermazione in base alla quale l'articolo 44 del decreto
legislativo rappresenterebbe " un passo indietro ", rispetto ad un non meglio
precisato percorso virtuoso.
L'articolo 44 del decreto legislativo - a mio parere - rappresenta un buon risultato
di mediazione tra la funzione di coordinamento, giustamente posta in capo alle
Autorità di Bacino, e le funzioni più prettamente operative, necessariamente in
capo alle singole Regioni.
Giustamente questa mattina il Collega Bortone richiamava il ruolo programmatico,
legislativo, regolamentare delle Regioni non delegabile ad altri Soggetti, addirittura
a livello sovraregionale.
Le Regioni, che pure si sono espresse negativamente nei confronti del decreto
legislativo 152/1999, hanno però condiviso quella parte del testo che recepisce
( per una volta anticipatamente ) in buona sostanza la Direttiva quadro 2000/60.
La classificazione dei corsi d'acqua attraverso un'approfondita conoscenza, la
fissazione di obiettivi di qualità e per specifica destinazione da raggiungere
secondo traguardi temporali ben definiti, è quanto buona parte delle Regioni
stanno facendo con massicci impegni finanziari e professionali.
Con il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po, dott. Presbitero,
convenivamo sulla sola necessità di svolgere ognuno la propria parte con l'attuale
impianto legislativo, senza ricorrere a nuove iniziative legislative che rischierebbero
di bloccare un'attività in massima parte avviata e prossima al traguardo.
Esperienze analoghe caratterizzate dal susseguirsi di norme contraddittorie e
continuamente innovative, si stanno da anni vivendo nel settore dell'affidamento
del servizio idrico integrato dove quasi nulla si muove a causa dei diversi e
contrapposti provvedimenti come, da ultimo, l'art. 35 della finanziaria 2002 ed
il recente " decretone " collegato alla finanziaria 2004.
Il percorso tracciato dall'art. 44 del decreto legislativo 152/1999 è quindi un
percorso virtuoso perché fa centro su compiti ed azioni che solo le Regioni sono
in grado di compiere in modo " autorevole " per competenza esclusiva.
Il documento di sintesi che forse verrà proposto all'approvazione dei vari Soggetti
qui convenuti non può essere condiviso là dove si ipotizzano in capo alle Autorità
di bacino le funzioni della cosiddetta Autorità del distretto idrografico e nello
specifico, ad esempio, il riordino, la regolazione delle concessioni d'uso
delle acque ed addirittura la definizione dei relativi canoni e, magari, la
riscossione degli stessi e la definizione dell'utilizzo dei diversi proventi.
Forse non è chiara la portata dell'articolo 86 del decreto legislativo 112/1998,
nella sua versione finale, così come modificato dalla legge 388 del 2000 ( legge finanziaria 2001 ).
Nella versione originale, l'introito dei canoni da parte delle Regioni, aveva creato
fondate speranze nelle Regioni stesse di poter contare su " entrate certe annuali "
in grado di garantire piani finanziari pluriennali, indispensabili per portare a
compimento tutte le attività previste dall'art. 3 della legge 183/1989, dove al
piano di bacino vengono attribuite, forse in modo un po' velleitario, capacità
taumaturgiche per tutte le problematiche di pianificazione e di gestione del territorio.
Il testo del decreto legislativo 112/1998 prima di essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale venne sostanzialmente caratterizzato dalla lettura e correzione dell'allora
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, l'attuale Presidente
della Repubblica Ciampi, il quale inserì il famoso articolo 7, comma 2c, in base
al quale " il trasferimento di funzioni che comportano il trasferimento di entrate
erariali deve essere compensato da equivalenti minori trasferimenti dallo Stato
alle Regioni ".
In pratica le Regioni, a distanza di quasi tre anni, non solo non hanno introitato
per intero i diversi gettiti dei canoni, le cui scadenze sono ovviamente sfasate
rispetto all'anno solare cui si è fatto riferimento per l'effettivo trasferimento
delle competenze, ma stanno esercitando una funzione, svolta in modo molto
approssimativo dallo Stato negli ultimi anni, senza vedersi ad oggi riconosciuti
oltre duecento miliardi di vecchie lire, indebitamente riscossi ancora dallo Stato.
Nel momento in cui le Regioni riusciranno ad introitare direttamente l'intero
ammontare dei canoni prodotti sul proprio territorio, sarà comunque un'operazione
che non porterà alcuna risorsa aggiuntiva, risultando gli introiti azzerati da
equivalenti minori trasferimenti dallo Stato alle Regioni. E non credo che le
Regioni siano disponibili a rinunciare - in ultima analisi - a risorse proprie per destinarle ad attività in capo a Soggetti terzi.
Vi sono poi situazioni ancora più gravi, come il caso della Regione Toscana, dove
alle Province è stata trasferita insieme alla funzione amministrativa della gestione
del demanio idrico anche la funzione di riscossione dei canoni, con una perdita
secca di oltre 11 miliardi di vecchie lire/anno sulle disponibilità della Regione stessa.
Avviandomi pertanto alla conclusione ritengo non condivisibili ipotesi di norme che,
per il recepimento della Direttiva quadro 2000/60, prevedano un azzeramento del
lavoro sin qui svolto con la definizione di nuovi percorsi, di nuovi soggetti che,
alla fine, saranno costretti a fare comunque i conti con le funzioni, i compiti che
solo le Regioni sono in grado di svolgere compiutamente.
Alle Autorità di bacino di rilievo nazionale chiediamo indirizzi precisi su
obbiettivi di bacino, disponibili come sempre a fare ogni sforzo perché l'operato
delle Regioni concorra in modo armonico al raggiungimento di quegli obbiettivi.
In piena sintonia con quanto sinora espresso appaiono le considerazioni riportate
nella relazione di accompagnamento al Parlamento Europeo della Direttiva Comunitaria,
là dove recita testualmente che " … le decisioni dovrebbero essere adottate a
livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo e di degrado delle acque, si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrano tra le competenze degli stati membri, attraverso programmi di misura adeguati alle condizioni regionali e locali … ".
Ipotesi come quelle che qui aleggiano comporterebbero impossibili azzeramenti di
strutture preposte a livello regionale e creazione di strutture pesanti ed ingestibili
a livello interregionale; non credo sia questo il pensiero dell'attuale Segretario
Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po.